T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1035

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 19 gennaio 2011 – depositato il successivo 20 -, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi della legge 102/2009 in quanto "… condannato perché inottemperante all’ordine del Questore a lasciare il T.N." (cfr relazione depositata in data 18 febbraio 2011);

Visto l’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Viste le decisioni nn. 7 e 8 in data 10 maggio 2011, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dalle quali si ricava che:

(a) "Già con le ordinanze n. 912 – 917 del 21 febbraio 2011 l’Adunanza Plenaria,…, aveva…, (segnalato) – fra l’altro – che sulla… (questione) poteva incidere anche il decorso del termine (il 24 dicembre 2010) per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE……. sopravvenienza normativa di matrice comunitaria…, le cui disposizioni risultavano sufficientemente precise e incondizionate, e, come tali, suscettibili di immediata applicazione…. Poteva quindi derivarne il venir meno dell’efficacia di precetti della corrispondente disciplina dettata dalla legge nazionale italiana sull’immigrazione, in quanto non compatibili con gli artt. 15 e 16 della Direttiva, e segnatamente dell’art. 14, comma 5 – ter del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998,….";

(b) "… la Corte di Giustizia dell’Unione Europea…. si è pronunciata con sentenza 28 aprile 2011 in causa C – 61/11 PPU.", affermando che: (ì) "… sussistono le condizioni per ritenere l’immediata applicabilità della Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano; (ìì) "… la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione…, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.";

(c) "… il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1 – ter, comma 11, l. n. 102 del 2009),…, non può essere… accordato… ove sia stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5 – ter, più volte citato, che,…, punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.";

(d) "… la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.";

(e) "…, anche la recentissima sentenza comunitaria afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5 – ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.";

(f) "L’effetto di tale diretta applicazione -… – non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario.";

(g) "Deve concludersi che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.";

(h) "Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.";

Considerato che in ragione di tali indicazioni il ricorso deve esser accolto e che le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, ferme quelle già accordate in sede cautelare, nella somma complessiva pari ad Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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