Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 08-11-2011, n. 40363

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza in data 23 novembre 2010 la Corte di Appello di Genova in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo su richiesta del Procuratore Generale dichiarava condonati per indulto, nei confronti di B.G., anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa in relazione alla complessiva pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa inflittigli con sentenza 20 luglio 2009 della Corte di Appello in parziale riforma della decisione 3 dicembre 2007 del GIP del tribunale della stessa sede giudiziaria, per violazioni continuate del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Rilevava la corte territoriale che parte dei reati per i quali era stata pronunciata la sentenza di condanna erano stati commessi in epoca anteriore al 2 maggio 2006 e che tra essi era compreso quello ritenuto più grave dal giudice di merito; ravvisata, quindi, la necessità di procedere allo scioglimento della continuazione ed individuare il reato più grave tra quelli commessi in epoca posteriore al 2 maggio 2006, stabiliva la maggiore gravità della violazione costituita dalla detenzione di gr. 40 di cocaina e riteneva che per la stessa era da applicare, in quanto congrua, la sanzione stabilita quale pena base dal giudice di merito per il reato originariamente individuato in sentenza quale più grave, procedeva poi agli aumenti per i reati via via meno gravi, pervenendo alla determinazione della pena complessiva di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa. In conseguenza stabiliva l’aumento complessivo in relazione ai reati coperti da indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006, in anni uno, mesi due e Euro 4.000,00 di multa che dichiarava condonati per indulto.

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’avvocato Nicola Giribaldi, difensore di B.G., assumendo a ragione vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 81 c.p..

Lamenta il ricorrente difensore che la corte territoriale abbia sciolto la continuazione procedendo alla individuazione di un reato più grave diverso da quello indicato dal giudice di merito con sentenza passata in giudicato, essendo sul punto irrevocabile la decisione definitiva coperta dal giudicato.

3.- Il Procuratore Generale dott. Carmine Stabile, con atto depositato il 3 maggio 2011, ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivi della decisione

1.- Il provvedimento oggetto di gravame verte in materia di applicazione dell’indulto in sede esecutiva per la quale il codice di rito all’art. 672, comma 1, prevede che il giudice dell’esecuzione proceda a norma dell’art. 667, comma 4, a pronunciare, senza formalità, ordinanza contro la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l’interessato ed il difensore.

2.- Invero pur contenendo il provvedimento anche decisioni relative allo scioglimento della continuazione, peraltro propedeutiche e finalizzate alla applicazione dell’indulto, avverso di esso, stante la specifica natura del thema decidendum, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione e non il ricorso per cassazione.

Nè la circostanza che il giudice dell’esecuzione nel caso di specie non abbia proceduto del plano ma fissando la comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., consente di ritenere che la sua decisione possa essere suscettibile di gravame diverso da quello espressamente previsto dall’art. 667, comma 4, come richiamato dal comma 1 dell’art. 672 c.p.p. (Cass. Sez. 1, sent. 5.6.2008, n. 23606, Nicastro) Il Collegio ritiene, infatti, di aderire a questo consolidato orientamento, poichè il ricorrente è stato, comunque, privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua particolare natura (Cass. Sez. 1, sent. 26.9.2007, n. 37343, Olivieri, Rv. 237508). Ciò posto, l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione affinchè provveda sulla opposizione proposta in base al combinato disposto di cui all’art. 672 c.p.p., comma 1, art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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