Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 08-11-2011, n. 40362

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il detenuto A.A. propone ricorso avverso il provvedimento in data 30 ottobre 2010 con il quale il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, su reclamo generico ex art. 35 O.P. proposto dal ricorrente, ribadiva che i detenuti possono inoltrare i reclami sia in busta chiusa sia in busta aperta tanto ai sensi dell’art. 123 c.p.p. che ai sensi dell’art. 35 O.P..

Deduce il ricorrente vizio di motivazione e travisamento dei fatti ed assume in proposito che nonostante il provvedimento, ed i precedenti dello stesso tenore e contenuto, l’ufficio matricola dell’istituto penitenziario continua a rifiutare di accettare i reclami in busta aperta.

2.- Il Procuratore Generale dott. Giovanni D’Angelo, con atto depositato il 18 aprile 2011, ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

4.- Con esso, infatti, il ricorrente pur eccependo formalmente vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non muove censura alcuna al provvedimento del magistrato di sorveglianza ma si duole della non ottemperanza ad esso da parte dell’amministrazione penitenziaria.

Ribadito che il ricorso per cassazione può avere ad oggetto solo provvedimenti giurisdizionali ed è ammissibile quando nei confronti degli stessi vengano mosse le specifiche censure attinenti ai vizi tassativamente previsti dalla legge, è di tutta evidenza che nel caso di specie oggetto delle doglianze del ricorrente non è il provvedimento dell’autorità giudiziaria ma l’asserito comportamento degli organi dell’amministrazione penitenziaria, con l’ovvia conseguenza che il gravame, così come proposto è assolutamente inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese della procedura e – non emergendo motivi di esonero – di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 (cinquecento).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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