Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 08-11-2011, n. 40361 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il detenuto A.A. propone ricorso avverso il provvedimento in data 30 ottobre 2010 con il quale il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, su reclamo generico ex art. 35 o.p. proposto dal ricorrente, rigettava il ricorso prendendo atto che il servizio di barberia, come riferito dalla Direzione, viene effettuato una, due volte la settimana e chiedeva chiarimenti alla direzione sul motivo per il quale il rasoio di proprietà del detenuto fosse vietato.

Deduce il ricorrente travisamento del fatto con violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) assumendo che il magistrato di sorveglianza recepisce acriticamente la falsa nota della direzione con la quale è affermato che il servizio di barberia viene effettuato una due volte la settimana.

2..- Il Procuratore Generale dott. Giovanni D’angelo, con atto depositato il 18 aprile 2011, ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

4.- Va ribadito che il ricorso per cassazione può avere ad oggetto solo provvedimenti giurisdizionali ed è ammissibile quando nei confronti degli stessi vengano mosse solo le specifiche censure attinenti ai vizi tassativamente previsti dalla legge.

Nel caso di specie le modalità temporali di espletamento del servizio di barberia predisposto dalla amministrazione dell’istituto di detenzione dell’ A., sia che le relative prestazioni siano fruibili una volta al mese ovvero una volta ogni venti giorni, non costituiscono in concreto lesione dei diritti del detenuto, posto che contemperano le esigenze collettive di sicurezza con la garanzia dei diritti individuali e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali proprie della singola amministrazione periferica.

Ne consegue che non trattandosi di reclamo avente ad oggetto atti o comportamenti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti della persona detenuta (S.U. sent. 26.2.2003, Gianni, Rv. 224603) esso ha dato origine ad una pronuncia de plano del magistrato di sorveglianza, conforme al disposto dell’art. 35 O.P. e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 75, e non ricorribile per cassazione in quanto sprovvista dei contenuti della giurisdizione.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese della procedura e – non emergendo motivi di esonero – di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 (cinquecento).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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