Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 08-11-2011, n. 40360 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il detenuto A.A. propone ricorso avverso il provvedimento in data 14 gennaio 2010 con il quale il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo generico ex art. 35 o.p. proposto dal ricorrente contro il rigetto della direzione della casa di reclusione di Parma di potersi fare una foto ricordo il giorno del conseguimento della laurea.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione e travisamento dei fatti ed assume in proposito che il reclamo era volto non ad eccepire la violazione di propri diritti soggettivi ma, piuttosto, ad evidenziare la singolarità della motivazione addotta dall’amministrazione per respingere la richiesta di autorizzazione a farsi fare una foto il giorno della discussione della tesi di laurea.

2.- Il Procuratore Generale dott. Giovanni D’Angelo, con atto depositato il 18 aprile 2011, ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è manifestamente infondato.

2.- Secondo i principi di diritto ormai pacificamente riconosciuti a seguito delle pronunce del giudice delle leggi (Corte Cost. sentenze n. 212 del 1997, n. 26 del 1999 e n. 526 del 2000) la tutela giurisdizionale da parte della magistratura di sorveglianza è assicurata ai detenuti solo in relazione ai provvedimenti ed ai comportamenti della amministrazione penitenziaria lesivi di situazioni soggettive protette.

Ne consegue che solo i reclami rivolti contro atti o comportamenti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti della persona detenuta (S.U. sent 26.2.2003, Gianni, Rv. 224603) danno origine a procedimenti che, articolati secondo la procedura di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 14 ter, si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione e sono, per tale motivo ed in mancanza di espressa previsione di legge in ordine a specifici strumenti di impugnazione, ricorribili per cassazione.

3.- Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad evidenziare che il suo reclamo non era volto alla richiesta di tutela di una situazione assimilabile ad un diritto soggettivo quanto, piuttosto, a far rilevare la singolarità della motivazione adottata dalla direzione dell’Istituto Penitenziario di Parma per respingere la richiesta di farsi fare una foto il giorno della discussione della tesi di laurea.

E’ del tutto evidente che l’oggetto del reclamo esula del tutto dall’ambito delle situazioni per le quali è attivabile lo strumento della tutela giurisdizionale devoluta alla magistratura di sorveglianza e, pertanto, il reclamo stesso rientra tra quelli cd. generici che, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35, possono essere indirizzati ad una pluralità indifferenziata di organi amministrativi o giurisdizionali e per i quali, quando interpellato sia il magistrato di sorveglianza, questo decide al di fuori di ogni formalità processuale e di qualsivoglia contraddittorio, per cui il provvedimento adottato difetta di stabilità e di forza giuridica cogente e non è soggetto ad ulteriore reclamo o a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ammesso solo contro i provvedimenti giurisdizionali.

4.- Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese della procedura e – non emergendo motivi di esonero – di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 (cinquecento).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *