Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 08-11-2011, n. 40358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 8 ottobre 2010 la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza 3 dicembre 2007 con la quale il Tribunale di Foggia- Sezione distaccata di San Severo aveva condannato D.D. L. alla pena di mesi tre di arresto ed Euro due di ammenda, in quanto responsabile del reato di ci all’art. 678 c.p., in relazione al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 47, per avere tenuto in deposito, senza licenza dell’autorità di PS, un quantitativo di materie esplodenti pari a Kg. 12,00, consistenti in giochi pirotecnici appartenenti alla 4^ categoria della classificazione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 82, comma 1, fatti accertati in (OMISSIS).

La corte territoriale riteneva infondata l’impugnazione dell’imputato volta ad ottenere l’assoluzione perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena inflitta, in quanto era accertato che il materiale esplodente, in quantità superiore a 5 Kg. era costituito da prodotti privi del marchio di sicurezza CE e la pena era stata quantificata nel minimo di legge.

2.- Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’avvocato Ciro Nardelli, difensore di D.D.L., adducendo:

a) erronea applicazione dell’art. 678 c.p. in quanto l’imputato non avrebbe posto in essere nessuna delle condotte tipiche previste dall’art. 678 c.p..

Sostiene il ricorrente che il fatto come configurato -il giudice di prime cure evidenzia la presenza di un solo razzo ed il D.D. non aveva in deposito il materiale pirico con il fine di venderlo bensì per usarlo per i festeggiamenti di Capodanno- integra non il reato di cui all’art. 678 c.p. ma quello previsto dall’art. 679 c.p., con riferimento al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (T.U.L.P.S.) che sanziona l’omessa denuncia della detenzione di materiale esplodente. b) vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità dell’imputato consistito nella pedissequa ripetizione, con la tecnica del taglia incolla, della sentenza di primo grado senza che i pochi righi di motivazione aggiunti consentano di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione previsto dagli artt. 125 e 546 c.p.p..

Non è possibile affermare, come fatto in sentenza, che si trattasse di materiale esplodente superiore a Kg. 5 attesa l’indeterminatezza di quanto sequestrato, anche il termine esplosivo o artifizio pirotecnico appare sganciato dalle risultanze processuali, posto che il D.D. è stato trovato in possesso di un solo razzo per il quale doveva al più operare la fattispecie di cui all’art. 678 c.p.. c) Con il terzo motivo il difensore ricorrente eccepisce lo spirare del termine di prescrizione del reato al 30 dicembre 2010 e chiede che la Corte dichiari l’estinzione del reato stesso.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Luigi Riello ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1.- Invero, tutte le deduzioni difensive, per quanto articolate e diffusamente argomentate, non denunciano, infatti, reali vizi di legittimità, ma censurano, sostanzialmente, le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di appello ed espressi, in sentenza, con una giustificazione che risulta completa nonchè fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da vizi logici.

2.- Rileva il Collegio riguardo al primo motivo, che la norma incriminatrice di cui all’art. 678 c.p. è diretta a salvaguardare la incolumità pubblica in relazione ai pericoli che possono derivare dal fatto abusivo o anche semplicemente incontrollato non solo di chi fabbrica, importa, vende o trasporta materiale esplosivo, ma anche di chi lo tiene semplicemente in deposito, senza licenza o anche, se munito di licenza, senza rispettare le condizioni della licenza, ad esempio detenendo le materie esplodenti in misura superiore a quelle massime previste dalla licenza ovvero senza osservare le precauzioni imposte dalla licenza. Il reato di cui all’art. 679 c.p. è invece diretto a rendere edotta la autorità di pubblica sicurezza della esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili pericolosi per la loro quantità e qualità e di chi li detiene, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore (Sez. 1, sent. 25.1.2005, n. 5756, Capozzi, Rv. 230753).

Nel caso di specie la detenzione di materiale pirotecnico, costituito da un razzo, sicuramente qualificabile come "artificio" di cui alla categoria 4 di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 82, e da altre sostanze esplodenti di peso complessivo pari a Kg. 12, ben integra la fattispecie di cui all’art. 678 c.p. che vieta non solo la vendita ma anche il deposito, a prescindere dalla circostanza che il deposito stesso sia finalizzato aìuso personale del materiale.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 1, sent. 21,11.2002 n. 110, Rv. 223065) sussiste la contravvenzione ex art. 678 c.p. allorquando il quantitativo delle polveri esplodenti sia superiore a cinque chilogrammi. Infatti, a norma del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 97 (regolamento di esecuzione del T.U.LPS), è necessaria la licenza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 47, comma 1, la cui mancanza è sanzionata dall’art. 678 c.p., per detenere polveri esplodenti in quantitativo, come verificatosi nella fattispecie in esame, eccedente i cinque chilogrammi.

2.- Del pari palesemente infondato è il secondo motivo di ricorso, che è del tutto generico e non conferente, posto che la redazione della sentenza, attuata riportando nel corpo del testo la decisione di primo grado, non implica mancanza di motivazione laddove, invece, la corte territoriale ha specificamente ed autonomamente argomentata circa la ritenuta sussistenza dei fatti e la qualificazione giuridica degli stessi con specifico richiamo al quantitativo di materiale esplodente detenuto dall’imputato – superiore a Kg. 5 -, alla circostanza che si trattasse di artifizi pirotecnici non recanti il marchio di sicurezza CE. 3.- Riguardo al terzo motivo deve essere rilevato che essendo stato proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, esso deve essere dichiarato inammissibile.

Nel caso di specie, trattasi di inammissibilità per causa originaria, essendo il ricorso fondato su censure in punto di fatto – e comunque manifestamente infondate -, come tale, esso è inidoneo ad instaurare un regolare rapporto processuale. Ne consegue l’automatico passaggio in giudicato della sentenza impugnata, preclusivo all’accertamento di sopravvenute cause di non punibilità, la cui declaratoria presuppone la pendenza di un valido processo di impugnazione (Sez. 1, sent. 12.11.1999, n. 14013, Luraschi, Rv.

214830; S.U, sent. 11.11.1994, n. 21, Cresci, Rv. 199903).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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