T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 13-12-2011, n. 9723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO:

– che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento di fermo indicato in epigrafe;

– che in pendenza del giudizio la società ricorrente è stata dichiarata fallita e che pertanto ad essa è subentrata la Curatela fallimentare;

RITENUTO

che con sentenza n.555 del 14.1.2009 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la cognizione delle controversie relative al fermo amministrativo appartiene al Giudice cui spetta la cognizione delle controversie sul diritto cautelato;

che nel caso dedotto in giudizio il fermo è stato disposto dall’AGEA (già AIMA) a tutela di un proprio credito vantato a titolo di corrispettivo (o controvalore) di una determinata quantità di alcole oggetto di alcuni furti compiuti nello stabilimento della ricorrente nel primo semestre del 1999; e cioè a garanzia di un preteso diritto di credito;

che la tutela dei diritti di obbligazione spetta al Giudice Ordinario;

che, pertanto, anche la cognizione della controversia relativa al fermo debba spettare al Giudice Ordinario;

RITENUTO, in definitiva, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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