Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 08-11-2011, n. 40353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.M. ha proposto direttamente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 14 febbraio 2011, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca lo ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato, in concorso con C.M., per i delitti di sequestro di persona e maltrattamenti in danno di V.C.C. e S.M., nonchè di occultamento o soppressione dei cadaveri delle stesse C. e S..

Col primo dei due motivi dedotti il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione in ordine alla gravita indiziaria.

Col secondo motivo lamenta l’omessa esposizione delle ragioni concrete da cui dovrebbe dedursi, nell’ottica del provvedimento, l’impossibilità di soddisfare le esigenze cautelari attraverso l’adozione di misure meno afflittive.

Agli atti vi è tuttavia una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal R. e autenticata da uno dei difensori.

L’intervenuta rinuncia al gravame, espressa personalmente dall’imputato nei modi di legge, produce gli effetti che le sono propri e comporta l’inammissibilità del ricorso. Di tanto deve darsi atto, applicandosi consequenzialmente il disposto dell’art. 616 c.p.p..

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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