T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 13-12-2011, n. 9727

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

I signori S. e O.P. – proprietari di alcune aree site nel Comune di Ciampino, loc. Valle Nicosia, in Catasto del Comune di Marino al Foglio 10, part.lle 127, 28, 29, 44, 115, per una superficie complessiva di mq 52.666 – riferiscono che l’Amministrazione comunale dal 1998 ha avviato il procedimento per la redazione di una variante generale al PRG (Del. n. 66 del 1998) e in questo contesto il Comune di Ciampino (Del. n. 47/2005) – accogliendo le deduzioni formulate da parte della Regione – ha ricondotto alla originaria destinazione agricola un’area sita in località via dell’Ospedaletto, già individuata nella variante adottata come zona PEEP C2, in quanto la stessa era interessata dalla presenza di gas nocivi alla salute pubblica.

La variante generale al PRG è stata approvata con DGR n. 55 in data 24.1.2006 con individuazione di nuovi siti da assegnare a zona PEEP, dopo aver adottato una serie di atti a ciò preordinati, con modalità per l’acquisizione delle aree e la proposta di accordo.

In data 20.3.2006 i ricorrenti hanno stipulato presso il Comune l’atto prot. n. 13904/2006, recante l’adesione alla proposta contenuta nella Delib. G.C. n. 152/2005 (del. di acquisizione di aree per destinarle a zone PEEP), sottoscritto per ratifica dall’Assessore all’Urbanistica. Anche i proprietari delle aree in località "Colle Oliva" e "Mura dei Francesi" (quest’ultimo sottoscritto da un delegato del proprietario, senza formale delega) hanno sottoscritto analogo accordo negoziale con il Comune. Invece, i proprietari dell’area in località "Torre Messerpaoli" non hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione riguardo la quantificazione dell’indennizzo e l’area non è stata inserita nei P.d.Z da adottare, a riprova della vincolatività della procedura negoziale imposta dall’Amministrazione.

Con Delibera C.C. n. 40 in data 27.3.2006 il Comune ha adottato una variante parziale al PRG, al fine di modificare la destinazione di zona delle aree individuate per gli interventi di PEEP (da zone agricole E a zone di espansione C), con ampia istruttoria tecnica, senza invece preventiva attività istruttoria riguardo l’Area di via dell’Acqua Acetosa – comparto C24.

Con Delibera C.C. n. 42 del 2006 il Comune ha adottato i P.d.Z. in località "Muri dei Francesi", "Colle dell’Asino" (Valle Nicosia) "Colle Oliva", dando atto nel provvedimento della circostanza che l’acquisizione delle aree sarebbe avvenuta in virtù di quanto previsto nella D.G.C. n. 152 del 2005 e secondo quanto stabilito negli accordi con i proprietari.

I signori P. a fronte degli accordi intervenuti con l’Amministrazione e della citata Delibera n. 42 del 2006 – dichiarata esecutiva, con la quale la destinazione urbanistica dell’area era già stata variata in adozione da agricola E a zona di espansione C – hanno effettuato la rivalutazione fiscale del valore dei terreni, con conseguente versamento dell’onere fiscale ed hanno sottoscritto il contratto preliminare di compravendita del terreno individuato con la destinazione urbanistica residenziale privata nell’accordo sottoscritto.

Gli atti relativi al P.d.Z. Località "Colle dell’Asino", adottato con Del. n. 42 del marzo 2006 sono stati pubblicati con deposito in Segreteria della casa comunale solo dal 9.8.2006, con termine per le osservazioni fino all’8.10.2006, mentre i restanti piani di zona (Colle Oliva e Mura dei Francesi) non sarebbero stati pubblicati.

All’esito del deposito nel mese di ottobre 2006 sarebbero state presentate solo tre osservazioni per ciascuna delle delibere adottate, tra cui quelle sottoscritte dai capigruppo consiliari della maggioranza con proposta di revoca delle deliberazioni del comprensorio C21 (Colle dell’Asino ritenuta area con caratteri paesaggistici e agricoli tipici dei Castelli Romani da preservare dagli insediamenti abitativi).

Il Comune, nonostante le diffide degli interessati, avrebbe omesso qualsiasi comunicazione ai fini della partecipazione al procedimento, negando il richiesto diritto di accesso agli atti senza dar corso alla procedura intrapresa in violazione dei termini di cui alla Legge n. 167 del 1962. Dalla data delle deliberazioni di adozione dei P.d.Z sarebbe trascorso oltre un anno e tre mesi rispetto ai 10 giorni previsti dalla norma, inoltre il 2 gennaio 2007 i tecnici incaricati del Piano avrebbero espresso il rispettivo parere favorevole alle sole osservazioni presentate dai rappresentanti dello stesso C.C., con parere favorevole alla richiesta di revoca del P.d.Z. di "Colle d’Asino".

In seguito, in data 18.4.2007 è stato convocato il Consiglio Comunale per l’esame: delle controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Delibera n. 40 del 2006; delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al P.d.Z. in località "Colle dell’Asino" Del. n.42/2006; dell’adozione della Variante al PRG per la localizzazione di nuova Zona C e per le modifiche della viabilità nonché per l’adozione del P.d.Z in Località "Muri dei Francesi", zona C23A.

I fatti rappresentati secondo i ricorrenti dimostrerebbero la connessione tra le deliberazioni inerenti l’adozione della nuova variante del PRG e del nuovo PdZ e quelle riguardanti la revoca della precedente variante e del P.d.Z, adottati di "Colle dell’Asino" nonché porterebbero alla dilatazione dei tempi della procedura rispetto ai termini imposti dalla normativa di riferimento.

Il Comune in data 26.6.2007 con delibera C.C. n. 68 ha revocato la delibera C.C. n. 40 del 2006, limitatamente alla perimetrazione della sotto zona C21 (Colle dell’Asino), senza indicare le motivazioni se non quelle presentate dai Capigruppo consiliari.

Inoltre, in pari data è stata adottata la delibera C.C. n. 69 del 2007 che in relazione alla Delibera C.C. n. 42 del 2006 ha disposto la revoca limitatamente al P.d.Z in località "Colle dell’Asino" C21.

Con Delibera n. 70 del 2007 è stata adottata la variante parziale alla variante generale al PRG con localizzazione di una nuova sottozona C23A, già a destinazione agricola, in località "Mura dei Francesi" nonché modifiche alla viabilità necessarie per la sicurezza delle intersezioni stradali ai margini delle aree di nuova espansione in località "Muri dei Francesi". Infine, con delibera C.C. n. 71 del 2007 è stato adottato per la medesima area "Muri dei Francesi", zona C23A, il relativo Piano di Zona.

Avverso i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, i ricorrenti hanno proposto gravame deducendo articolati motivi, previa indicazione dei profili di sussistenza dell’interesse all’azione (primo motivo di impugnazione); in particolare, riguardo le Deliberazioni n. 68 e 69 del 2007 hanno dedotto: 2 e 3) Violazione della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e per violazione dei diritti di partecipazione al procedimento. Violazione del procedimento di formazione dello strumento urbanistico; contrasto con la legge n. 1150 del 1942. Violazione del procedimento di formazione del piano di zona ai sensi della Legge n. 167 del 1962 e succ. mod. Violazione di legge per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento: nonostante la sottoscrizione dell’atto di adesione alla cessione bonaria delle aree – con riconoscimento della volumetria nelle rimanenti porzioni del sito di "Colle dell’Asino", non ricadenti nel Piano di Zona per effetto dell’accoglimento di osservazioni presentate da soggetti terzi non proprietari – i ricorrenti contestano che le aree stesse sarebbero state stralciate dalle previsioni di edificabilità, con violazione delle garanzie partecipative e necessaria ripubblicazione del Piano, attesa la radicale trasformazione della destinazione urbanistica delle aree.

4) Violazione di legge per difetto di motivazione e assoluta carenza di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza, trasparenza, economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost); Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per sviamento. Con riferimento alla Deliberazione C.C. n. 69/2007: violazione dell’art.2, comma 78 L.n. 662 del 1996. Violazione delle prescrizioni del PRG approvato con DGR n. 55 del 2006, lamentano la carenza di motivazione riguardo le osservazioni accolte dal C.C. e l’assenza di istruttoria e l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e sommarie deliberazioni, denotando così illogicità e irragionevolezza. Con riferimento alla Deliberazione C.C. n. 69/2007, i ricorrenti denunciano la Violazione dell’art.2, comma 78 della Legge n. 662 del 1996. Violazione delle prescrizioni di PRG, posto che l’operato del Comune risulterebbe illegittimo in quanto prima dello stralcio delle aree dal P.d.Z. sarebbe stata necessaria una idonea istruttoria mediante l’esecuzione di saggi e scavi sui terreni per verificare la concreta esistenza di interessi archeologici.

5) Violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost). Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000 e succ. mod.; dell’art.9 della Legge n. 1150 del 1942 e dell’art.6 della Legge n. 167 del 1962, attesa l’eccessiva dilatazione dei tempi che scandiscono il procedimento di adozionepubblicazionepresentazione osservazioniassunzioni controdeduzioni.

6) Con riferimento alla Deliberazione C.C. n. 69/2007: Violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost). Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della Legge n. 167 del 1962. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto i Piani di Zona C22 e C23 sono stati pubblicati ai fini delle osservazioni solo successivamente all’emanazione dei provvedimenti impugnati.

7) Con riferimento alla Deliberazione C.C. n. 70 e 71 del 2007: Illogicità e irrazionalità dell’operato dell’Amministrazione rispetto alle decisioni assunte con le deliberazioni C.C. n. 70 e 71 del 26.6.2007. Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa e assoluta carenza di istruttoria. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per sviamento, i ricorrenti pur non essendo proprietari delle aree interessate dalle delibere indicate sarebbero comunque lesi dalle stesse per la destinazione di aree a interventi di edilizia economica e popolare residenziale dopo lo stralcio dei terreni di loro proprietà dai Piani di Zona.

In particolare, con riferimento alla individuazione della sottozona C23A denunciano 8) l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione sotto i profili della violazione dei principi di buon andamento e di correttezza del’azione amministrativa (art. 97 Cost) e dell’eccesso di potere per sviamento, illogicità e irragionevolezza. Violazione della delibera C.C. n. 48 del 2005, posto che il Comune con l’atto di adesione sottoscritto con i proprietari avrebbe recepito le obbligazioni e assunto la Delibera n.152/05.

Con riferimento alle emergenze archeologiche e al valore culturale:9)Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost). Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento e per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, i ricorrenti censurano la carenza di attività istruttoria propedeutica alla individuazione della nuova zona e la mancanza nella Deliberazione n.70/07 delle motivazioni e dei criteri seguiti per la valutazione archeologica e paesistica.

Con riferimento all’individuazione delle aree, censurano 10) Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost). Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione dell’Amministrazione, in quanto l’acquisizione delle aree in località "Colle dell’Asino" non avrebbe comportato alcun esborso economico per l’Amministrazione, trattandosi di cessione bonaria a fronte di riconoscimento ai proprietari di cubatura sulle rimanenti porzioni.

Riguardo la consistenza della sottozona C23A i ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione sotto i profili della violazione dei principi di buon andamento e di correttezza dell’azione amministrativa (art.97 Cost) e dell’eccesso di potere per sviamento, illogicità e irragionevolezza e per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, attesa l’incertezza riguardo la destinazione di zona delle aree rimanenti zone "C" non ricomprese nei Piani e le perplessità in ordine alla possibilità edificatoria.

Infine, riguardo la presenza di gas nocivi nei siti prescelti C22, C23 e C23A i ricorrenti censurano la Violazione dei principi di buon andamento e di correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost). Eccesso di potere sotto svariati profili. Violazione degli artt. 13 della Legge n. 64 del 1974 e succ. mod. e 89 del DPR n. 380 del 2001 (parere sismico), tenuto conto delle rilevanti concentrazioni di gas nocivi e la necessità di evitare in tali casi interventi urbanistici di tipo insediativo fino alla raggiunta bonifica. Concludono i ricorrenti con la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla impossibilità di realizzare gli interventi programmati.

Con atto contenente motivi aggiunti sono stati impugnati una serie di atti, meglio indicati in epigrafe, tra cui la delibera della G.R del Lazio n. 25 del 21 gennaio 2010 avente ad oggetto l’approvazione della Variante al Piano regolatore generale del Comune di Ciampino, per la localizzazione di nuove zonizzazioni di tipo C e modifica della viabilità. Deliberazioni di C.C. n. 40 del 27 marzo 2006 e n. 70 del 26 giugno 2007. Tali atti sono stati ritenuti dai ricorrenti lesivi delle loro posizioni giuridiche e nei confronti dei quali hanno contestato argomentati motivi di impugnazione, con richiesta di annullamento e di risarcimento dei danni.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ciampino per resistere al ricorso e con successive memorie ha controdedotto alle censure eccependo distinti profili di inammissibilità dei gravami, alla luce anche della mancanza di interesse tutelabile non avendo subito i ricorrenti alcuna lesione apprezzabile, trattandosi di mera posizione di aspettativa di un proprietario di area situata in zona agricola di ottenere un mutamento di destinazione. In ogni caso, non sarebbe rinvenibile un interesse tutelabile dei ricorrenti dall’atto di adesione sottoscritto dal proprietario e dall’Assessore comunale, in quanto secondo il Comune, detto atto sarebbe inidoneo a spiegare effetti giuridici, dovendosi escludere un’assunzione di obbligazione da parte del Comune in ordine alla conclusione dei due procedimenti iniziati con l’adozione degli atti consiliari (variante al PRG e adozione del PEEP).

In prossimità dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha replicato alle avversarie considerazioni ulteriormente argomentando la propria posizione difensiva.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

1. Nel merito, il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione relativa alla sussistenza dell’interesse a ricorrere degli istanti, in relazione alle richieste avanzate e sui preliminari profili di rito, attesa comunque la infondatezza dei gravami, per le ragioni di seguito riportate.

1.1. Nel presente giudizio sono controversi gli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Ciampino, meglio indicati in epigrafe, relativi alla procedura di Variante urbanistica per le specifiche aree, da agricola ad edificatoria, e all’adozione dei relativi piani di zona nonché relativamente alla pregressa adesione della disponibilità dei ricorrenti proprietari alla cessione bonaria delle aree e attribuzione ai proprietari cedenti di volumetria edificatoria, mediante la stipula di apposita convenzione.

In sintesi, l’impugnativa si fonda sulla violazione del procedimento di formazione dello strumento urbanistico in variante e del Piano di zona e sulla violazione delle garanzie partecipative e della correttezza e buon andamento dell’operato dell’Amministrazione, sul presupposto che tra il Comune e i ricorrenti si sarebbe formato – con l’atto di adesione n. 13904 del 20.3.2006 sottoscritto dagli stessi – un vincolo di carattere negoziale volto ad impegnare giuridicamente la disponibilità del privato alla cessione gratuita delle aree in cambio dell’attribuzione di volumetria (previo mutamento di destinazione tramite Variante al PRG). Da qui, secondo i ricorrenti, sorgerebbe una posizione giuridica qualificata, in capo al privato sottoscrittore, alle garanzie procedimentali e motivazionali nell’esercizio discrezionale della potestà pianificatoria del Comune.

2. Al riguardo, il Collegio – in via generale – richiama il principio pacifico in giurisprudenza secondo cui le scelte effettuate dall’Amministrazione, all’atto dell’adozione del PRG o di variante al piano medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen.22 dicembre 1999, n.24; idem, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5869); inoltre, è opinione comune della giurisprudenza ritenere che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l’Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l’uso del proprio territorio (e anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche), valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, e non deve fornire motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche.

In tal senso, la scelta compiuta in un PRG o in una Variante di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione delle singole scelte operate, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali – di ordine tecnicodiscrezionale – seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, 5210; idem, 7 aprile 2010, n. 1986; Tar Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2008, n. 5222;T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 15 aprile 2010, n. 1089; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 15 aprile 2010, n. 357; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 23 novembre 2010, n. 8074).

Tali evenienze generatrici di affidamento "qualificato", sulla scia della giurisprudenza ormai consolidata, sono state ravvisate in ragione di giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenziorifiuto su domanda di concessione nonché in caso di esistenza di convenzioni di lottizzazione e accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. II, 20 aprile 2010, n. 2034: Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 2 marzo 2011, n. 1950).

In mancanza di tali evenienze, infatti, non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria, ma una mera spes. Infatti, in tali ultimi casi gli accordi con gli enti locali possono costituire una posizione di aspettativa qualificata – che giustifica un più incisivo onere motivazionale degli atti di urbanistica nonché il rispetto delle garanzie procedimentali – soltanto in sede esecutiva ossia a seguito di convenzioni di lottizzazione divenute "operative" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3294; idem, 3 novembre 2008, n. 5478).

Orbene, il caso in esame, non appare meritevole di particolare tutela ai fini di cui sopra, tenuto conto, della natura dell’atto di adesione ossia della dichiarazione dei privati di disponibilità che seppur generalmente presupposta, non rappresenta una pattuizione con causa civilistica e non rileva nella specie in quanto è condizionata all’esito del procedimento e necessita della stipulazione del successivo accordo convenzionale (cfr. Cass civ. sez. II, 22 febbraio 1996, n. 1352; idem, 24 settembre 2009, n. 20623; Cass. SS.UU., 24 giugno 2009, n. 14802; Tar Campania, Napoli, sez. V, 26 ottobre 2004, n.15428); in disparte, occorre tener conto che l’atto di adesione risulta sottoscritto per il Comune, dall’Assessore, organo privo di competenza in materia di pianificazione urbanistica, rimessa alla competenza del Consiglio comunale, con l’effetto contraddittorio che, accogliendo la prospettazione di parte ricorrente, si dovrebbe ritenere vincolato il Consiglio comunale a seguire nell’adozione di atti di sua competenza le determinazioni assunte in sede di accordi da parte di altri organi. Né varrebbe obiettare, infatti, la rilevanza dell’atto di adesione per l’asserita accettazione del Comune, in quanto la sottoscrizione dell’Assessore è posta dopo la dichiarazione di conformità dell’atto di adesione "alla delibera di Consiglio Comunale n. 48/05 e delibera di G.M. n. 152/05", e quindi posta al fine di attestare detta conformità non potendosi ritenere quale accettazione della proposta, né il soggetto sottoscrittore, come sopra evidenziato, avrebbe potuto assumere detto impegno sulla base dei principi in materia di potestà pianificatoria degli enti locali.

Orbene, osserva il Collegio che il cuore delle formulate censure (da 2° a 4° motivo) – come peraltro dell’intero ricorso – risiede nell’asserita efficacia e qualificazione dell’atto di adesione, quale accordo vincolante e le pur argomentate considerazioni di parte ricorrente non appaiono convincenti atteso che, solo in presenza di ulteriore pianificazione esecutiva e in conseguenza di atti di convenzione di lottizzazione divenute "operative", si possono individuare situazioni caratterizzate da un affidamento "qualificato", mentre la mera dichiarazione di disponibilità alla successiva cessione bonaria di aree – da attuarsi a seguito della sottoscrizione di convenzione con l’Amministrazione (come nella specie l’atto di adesione n. 13904 del 20.3.2006) – assume efficacia riguardo al solo procedimento espropriativo e le pattuizioni sono condizionate all’esito del procedimento stesso di approvazione del piano e degli ulteriori provvedimenti urbanistici attuativi.

Alla luce di ciò anche la sussistenza dell’interesse al ricorso da parte dei ricorrenti appare dubitabile (primo mezzo) trattandosi di aree inserite in un P.d.Z. solo adottato, per il quale necessitava altresì la conclusione del procedimento di variante al P.R.G. in considerazione della destinazione agricola delle aree in questione. Infatti, l’area in argomento, per effetto degli atti impugnati, non ha subito variazione rispetto alla preesistente destinazione agricola, con la conseguenza che i ricorrenti non possono dolersi degli atti in forza dei quali gli enti preposti (Comune e Regione) hanno deciso di confermare la destinazione agricola, in continuità con quanto previsto dall’originario strumento urbanistico (PRG).

In ogni caso, non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria, ma una aspettativa generica ad una reformatio in melius(nel caso in esame non meritevole di particolare tutela, tenuto conto della precedente destinazione agricola dei terreni in questione), analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione.

Pertanto, la mancata configurazione di un affidamento qualificato nel caso in esame, derivante da un vincolante atto di adesione, impedisce la possibilità richiesta dai ricorrenti con l’annullamento degli atti di ottenere una riedizione del potere di pianificazione. Infatti, le predette conclusioni determinano il superamento dell’intera ricostruzione delle argomentazioni di parte ricorrente, anche con riferimento ai profili della violazione delle garanzie partecipative e di illogicità e irragionevolezza e difetto di motivazione con riferimento agli atti impugnati.

A tale riguardo, va rilevato che a fronte di un atto di pianificazione territoriale le garanzie di partecipazione al procedimento, per i proprietari delle aree interessate, non sono quelle previste in via generale dalla legge n. 241 del 1990 e succ. mod., come invocato, ma in base all’art.13 della stessa quelle contemplate dalle speciali norme sul procedimento amministrativo di formazione della variante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2010, n. 1262; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 24 febbraio 2010, n. 452; Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 gennaio 2011, n.313). Pertanto, nel caso dei ricorrenti che non ricoprono una posizione di legittima aspettativa e di affidamento qualificato e vincolante nei confronti del Comune – idonea a differenziare la propria posizione soggettiva da quella degli altri soggetti interessati alla variante – non sorge in capo all’Amministrazione alcun obbligo di comunicare agli stessi l’avvio del procedimento, perché in tali casi la comunicazione è effettuata mediante la pubblicazione degli atti adottati nel corso del complesso procedimento, a seguito della quale l’interessato ha conoscenza dell’articolato iter procedimentale e ha possibilità di presentare osservazioni (possibilità ammessa anche ai ricorrenti, ma non adottata).

Peraltro, per completezza d’argomento, giova osservare che in sede di previsioni di pianificazione urbanistica, come nella specie, rientrando nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale, le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti – sia pure ammesse – non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi alla formazione degli strumenti urbanistici e, pertanto, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6911; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2 marzo 2011, n. 1950 T.A.R Campania Salerno, sez. I, 8 novembre 2010, n. 12321). Alla luce di tali principi non appaiono condivisibili i censurati profili di illogicità e irragionevolezza e difetto di motivazione con riferimento agli atti impugnati, di cui ai motivi da 7 a 10.

3. Le considerazioni che precedono valgono anche per le analoghe censure proposte con l’atto contenente motivi aggiunti, recanti la contestazione dell’illegittimità del successivo procedimento di pianificazione riguardo le nuove zonizzazioni di tipo C, a seguito di Variante, che in quanto infondate vanno respinte, risultando superate le premesse e l’intero impianto argomentativo di parte ricorrente, come sopra considerato, in disparte i profili di carenza di interesse giuridicamente apprezzabile dei ricorrenti riguardo gli impugnati provvedimenti.

4. In definitiva, il ricorso introduttivo e l’atto contenente motivi aggiunti, in quanto infondati sono respinti.

La peculiarità della vicenda e l’andamento complessivo della causa giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, sussistendone le ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto contenente motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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