Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2011) 09-11-2011, n. 40670

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 27 aprile 2011 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato C. A. colpevole del delitto di calunnia, per avere falsamente denunciato all’autorità giudiziaria lo smarrimento di un assegno bancario rilasciato a favore di R.M. incolpandolo indirettamente dell’impossessamento illecito del titolo, pur sapendolo innocente.

Contro detta sentenza la difesa propone ricorso e denuncia:

1. erronea applicazione della legge penale, perchè l’assegno posto all’incasso da R.M. non sarebbe tra quelli indicati nella falsa denuncia di smarrimento;

2. vizio di motivazione, perchè la sentenza avrebbe ritenuto – contrariamente alle risultanze processuali – che fosse stato l’imputato a consegnare l’assegno in discorso a colui che lo pose all’incasso;

3. mancanza di motivazione, perchè la sentenza non ha tenuto conto che altro procedimento promosso contro C. per fatti analoghi è stato archiviato;

4. violazione della legge penale, perchè la sentenza avrebbe affermato la colpevolezza dell’imputato in difetto di dolo. p.2. Questa Corte rileva che nelle more del presente giudizio è maturata la prescrizione per l’avvenuto decorso del termine prolungato massimo, calcolato in base alla nuova disciplina, di sette anni e mezzo. Infatti il reato è stato commesso il 30 marzo 2004 e, non essendosi verificata alcuna sospensione, si è prescritto il 30 settembre 2011.

Pertanto, non emergendo la prova evidente che il fatto non sussiste o non costituisce reato, devesi pronunciare sentenza di proscioglimento per la cennata causa estintiva.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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