T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 9712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stata chiesta l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n° 36834 del 2010 che ha affermato il diritto della ricorrente signora L. all’accesso alla documentazione tecnica progettuale relativa al nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco in località "La Pisana" del Comune di Roma, realizzato sull’area distinta al catasto alla sez.A foglio 420 particella 1123 area di proprietà della ricorrente.

Il Ministero si è costituito solo con memoria di forma.

Alla camera di consiglio del 19102011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La sentenza n° 36834 del 2010 ha accolto il ricorso per l’accesso, ordinando all’Amministrazione di rilasciare copia della documentazione richiesta con istanza del luglio 2009.

Tale sentenza è passata in giudicato il 432011.

Si è verificata quindi l’inerzia dell’Amministrazione, quale presupposto per il giudizio di ottemperanza.

L’art 114 del codice del processo amministrativo, non richiede alcuna previa diffida per il giudizio di ottemperanza.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’ esecuzione della sentenza amministrativa che accolga una istanza di accesso debba essere effettuata nelle forme del giudizio di ottemperanza (Consiglio Stato a. plen., 05 settembre 2005, n. 5), anche tramite la nomina di un Commissario ad acta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 luglio 2006, n. 5460).

Nel caso di specie, quindi, deve essere ordinata all’Amministrazione, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio n° 36834 del 2010, l’esibizione dei documenti di cui all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente nel luglio 2009, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

In mancanza di esecuzione nel termine di quaranta giorni si provvederà alla nomina del Commissario ad acta.

In considerazione della soccombenza, l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali pari a euro 500.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’Amministrazione l’esibizione di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali pari a euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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