Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 09-11-2011, n. 40686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, con sentenza emessa il 28 gennaio 2011 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a C.E., F.G. e G. A., imputati del reato di furto pluriaggravato, le pene rispettivamente richieste.

Contro detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

Cuore lamenta che il giudice a quo non abbia escluso la recidiva e non abbia dichiarato le attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti.

F. e G. lamentano che la sentenza abbia motivato sulla insussistenza di cause di non punibilità con affermazioni di stile e che avrebbe ritenuto una nuova ipotesi di reato diversa e più grave rispetto a quella contestata. p.2. I ricorsi sono inammissibili.

Quello di C., perchè contesta il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti e, in definitiva, la determinazione della pena che lui stesso ha irrevocabilmente chiesto.

Quelli di F. e G., perchè difettano del requisito della specificità, non avendo precisato quale causa di non punibilità ricorrerebbe a loro favore nè quale sarebbe l’imputazione ritualmente contestata e illegittimamente modificata;

comunque il giudice a quo ha compiuto la verifica imposta dall’art. 129 cod. proc. pen. e ha applicato la pena così come richiesta dalle parti, le quali, pertanto, non hanno un concreto interesse giuridico a impugnare.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro millecinquecento per ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento per ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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