T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 9711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stata impugnata l’annotazione disposta dall’Autorità di Vigilanza a carico della T. s.n.c. in relazione alla inadempimento del contratto stipulato dalla T. con la Comunità montana del Mugello, per lavori di ristrutturazione edilizia del rifugio Cannova, inadempimento per il quale la Comunità montana aveva proceduto alla risoluzione per inadempimento. Sono state formulate censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Si è costituita la Autorità di Vigilanza a mezzo dell’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 222011 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza del 19102011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La iscrizione è stata infatti disposta dall’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici ai sensi della lettera t) dell’art 27 del d.p.r. n° 34 del 25.01.2000.

Tale norma prevede l’inserimento nel casellario di "tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario".

Solo per tale ipotesi dunque la Autorità di Vigilanza assicura solo un compito di pubblicità notizia, senza che dall’inserimento del casellario derivi alcun effetto lesivo. In particolare, l’inserimento ai sensi della lettera 7) dell’articolo 27 non comporta la esclusione da un anno dalle gare, effetto che può solo derivare dalla previsione dell’art 38 lettera h) del d.lgs. n° 163 del 12.04.2006. Tale differente regime comporta che anche l’attività dell’Autorità di Vigilanza sia differente, in quanto nel caso della lettera t) non deve procedere a valutare la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie, ma solo la rispondenza ai fatti della comunicazione pervenuta da parte della stazione appaltante (ad esempio, se effettivamente sia stata disposta una risoluzione; se sia pendente contenzioso).

Infatti, nei casi in cui siano iscritte, ai sensi della lettera t) dell’art 27, notizie relative a fatti di inadempimento, rilevanti ai sensi della lettera f) dell’art 38, proprio in base a tale ultima norma, l’eventuale inadempimento deve essere valutato come circostanza ostativa alla successiva partecipazione alle gare esclusivamente dalla stazione appaltante che ha risolto il contratto per inadempimento, senza alcun effetto preclusivo per tutte le altre stazioni appaltanti.

Tale ricostruzione comporta che l’Autorità di vigilanza non è incorsa in alcuno dei vizi lamentati dalla difesa ricorrente. Nel caso di specie, infatti, i fatti sono stati rappresentati integralmente nell’annotazione, considerando che l’annotazione è stata disposta, con l’espresso riferimento, altresì, al decreto ingiuntivo richiesto dalla società ricorrente nei confronti della stazione appaltante.

La legittimità dell’annotazione comporta la infondatezza del ricorso, che deve essere quindi respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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