Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 09-11-2011, n. 40685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 6/5/2011 il Tribunale di Bari rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di G.G., finalizzata ad ottenere il dissequestro e la restituzione della somma di Euro 10.000,00, oggetto di sequestro probatorio in data 5/10/2007 nell’ambito del procedimento penale nei confronti di C. G. e altri per i reati di ricettazione e furto.

Era accaduto che nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di C.G. si rinvenivano merce danaro contante e arnesi atti allo scasso; la sera stessa si presentavano negli uffici della questura C.G. e G.G., rispettivamente fratello e cognato dell’indagato, i quali dichiaravano di essere titolari delle somme rinvenute, rispettivamente di Euro 18.000,00 del C.G. e 10.000.00 del G.G.. Successivamente procedutosi allo stralcio della posizione processuale dei predetti, in data 2/11/10 il G.I.P. del Tribunale, accogliendo la conforme richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione degli atti nei confronti di costoro; di qui la richiesta avanzata dal G., che veniva respinta dal Tribunale.

Tale decisione veniva impugnata dal G. presso la Corte di Appello, la quale con ordinanza in data 10/6/2011, si dichiarava incompetente, competente essendo ex art. 568 c.p.p., comma 1 la Corte di Cassazione, alla quale disponeva rinviarsi gli atti.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione impugnata il ricorrente ne chiede l’annullamento, censurando l’errore del Tribunale, che non aveva ritenuto provata la titolarità della somma, pretesa dal predetto, nonostante la prova, fornita dalla allegazione del provvedimento di archiviazione e tenuto conto della circostanza che parte della somma sequestrata era stata restituita al C. G..

Il ricorso è fondato.

Ed invero l’ordinanza impugnata si limita a giustificare la mancanza di prova della riferibilità della somma sequestrata al ricorrente, ma omette di valutare il dato fattuale della disposta archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del G.G. in ordine al reato di favoreggiamento.

Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata decisione e il rinvio al Tribunale di Bari, che nel demandato nuovo esame provveda a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale, rivalutando le emergenze processuali anche alla stregua del dato fattuale summenzionato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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