T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 9701

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha partecipato al concorso, indetto dall’Università di Ancona, per l’ammissione alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare per l’A.A. 2000/2001, risultando idoneo, al 5° posto della graduatoria di merito, con un punteggio di 56.50 su 100.

Con il ricorso in trattazione ha impugnato il decreto del MURST dell’11 luglio 2001 nella parte in cui vengono numericamente determinati i posti aggiuntivi senza attribuzione di alcun posto all’Università di Ancona relativamente alla specializzazione di chirurgia vascolare.

Il ricorso è improcedibile.

Quanto alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, il Collegio osserva che all’interesse espresso in ricorso si opponeva quello delle altre Università indicate nello stesso provvedimento ed attributarie di posti aggiuntivi per l’a.a. 2000/2001 nell’ambito della riserva del 10% di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 368/1999 oltre che dei medici beneficiari di tali posti aggiuntivi.

Per tale ragione, essendo il ricorso notificato soltanto alle Amministrazioni interessate, con ordinanza collegiale n. 2847 depositata in data 31 marzo 2011, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio anche "a mezzo di pubblici proclami (con pubblicazione di un sunto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il nome del ricorrente, l’indicazione dell’Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e dei nominativi e denominazioni dei controinteressati) entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione o anteriore notificazione della presente ordinanza", con la precisazione che "entro lo stesso suddetto termine dovrà essere depositata in Segreteria la documentazione comprovante l’intervenuta integrazione del contraddittorio".

Tale integrazione del contraddittorio, tuttavia, non risulta essere stata eseguita dal ricorrente.

A tale stregua, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi del disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti e onorari

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per omessa integrazione del contraddittorio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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