Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 09-11-2011, n. 40684 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Z.D. ricorre contro l’ordinanza della Corte d’appello dell’Aquila che ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che l’aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso il 10.8.2004. Denuncia la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, assumendo che i motivi d’appello erano specifici, perchè contestavano l’affermazione di responsabilità, spiegando che l’avvistamento compiuto dai carabinieri – che, transitando su un’autovettura, l’avrebbero visto sotto i portici del suo condominio – non seguito dall’identificazione o da un sopralluogo presso l’abitazione, non era sufficiente a provare l’evasione contestatagli. Lamenta poi che la Corte territoriale non ha preso in considerazione il motivo con cui chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche. Deduce infine l’erroneità dell’affermazione secondo cui la dichiarazione di inammissibilità dell’appello precluderebbe la rilevazione della sopravvenuta estinzione del reato. p.2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti le doglianze sollevate nei motivi d’appello avverso l’affermazione di responsabilità censurano la valutazione della prova compiuta in sentenza con precisi, specifici rilievi critici. Si argomenta – come sopra sinteticamente riportato – che l’accertamento del fatto di reato effettuato dalla polizia giudiziaria, per le particolari circostanze in cui è avvenuto e per il mancato successivo approfondimento, non avrebbe dato un risultato affidabile e sicuro, tale da consentire la pronuncia di un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Erra, pertanto, l’ordinanza impugnata quando afferma che "manca ogni correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e gli assunti meramente apodittici e congetturali dell’appellante". Erra, anzitutto, perchè esiste una palese "correlazione critica" tra la valutazione della prova contenuta in sentenza e i motivi di censura esposti nell’atto d’appello, ed erra ancora perchè, nel qualificare "apodittiche e congetturali" le censure proposte dall’appellante, sconfina dalla valutazione di specificità dei motivi in quella di manifesta infondatezza, che è causa di inammissibilità nel giudizio di cassazione, ma non in quello d’appello.

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con restituzione degli atti alla Corte d’appello affinchè proceda al giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello dell’Aquila per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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