Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 09-11-2011, n. 40667 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19/1/2009 la Corte di appello di Lecce confermava la decisione in data 26/5/2005, con la quale il Tribunale di Brindisi – Sez. Dist. di Mesagne – aveva dichiarato S. O. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e condannato alla pena di giustizia.

Secondo l’impostazione accusatoria condivisa dai giudici del merito l’imputato era stato riconosciuto dai carabinieri, mentre viaggiava alla guida di un’autovettura, che alla vista dei verbalizzanti si era dato alla fuga, disfacendosi di un involucro, che, recuperato, risultava contenere sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in 5-6 pezzi, pari a 28-47 dosi per tossicodipendente medio.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale ne chiede l’annullamento denunciando la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in riferimento alla prova della riconducibilità all’imputato della sostanza repertata, della sua destinazione allo spaccio e non piuttosto all’uso personale, tenuto conto dello stato di tossicodipendenza del predetto e dell’esito negativo della perquisizione domiciliare.

Il ricorso è fondato.

Ricorda il collegio che 1’art. 73, comma 1 bis, lett. a), D.P.R. cit. non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza che superi i limiti indicati dalla medesima norma, bensì impone soltanto al giudice un dovere di rigorosa motivazione, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Cass. Sez. 6 18/9-16/10/08 n. 39017 Rv. 241405; 13/11-28/11/08 n. 44419 Rv. 241604).

Nel caso in esame il giudice del gravame, nel confermare il giudizio di responsabilità, si è soffermato sulla condotta dell’imputato alla vista dei carabinieri, sulla suddivisione della sostanza in dosi e sulla presenza in casa dell’imputato di involucri di plastica e nastro adesivo, simili a quelli con cui era confezionato l’involucro, sottoposto a sequestro, elementi tutti, anodini, non univoci e insufficienti a ritenere la detenzione illecita finalizzata allo spaccio o non piuttosto all’uso personale.

Non si è soffermato la corte di merito sul modus vivendi dell’imputato, sulle sue condizioni economiche, sullo stato di tossicodipendenza, sulla sua abitualità al consumo dell’eroina, sulle sue possibilità di approvvigionarsi di droga per un lungo o breve periodo di tempo, parametri questi ultimi, che uniti agli altri già analizzati, avrebbero potuto offrire una quadro probatorio più completo e più idoneo a ritenere o ad escludere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale dell’eroina repertata.

Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima corte di appello, che nel demandato nuovo esame provveda ad eliminare le evidenziate carenze motivazionali, seguendo le direttive summenzionate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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