T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 13-12-2011, n. 9714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il primo dei ricorsi in esame gli odierni ricorrenti, quali commissari dell’Autorità portuale di Manfredonia istituita con l’art. 4 comma 65 l. 350 del 2003, impugnavano il decreto in epigrafe e gli atti connessi con cui veniva disposta la messa in liquidazione della medesima autorità.

Avverso tali atti venivano dedotti i seguenti motivi:

– violazione degli artt. 1 commi 989 e 989 bis l. 296\2006, 6 commi 1, 8 e 10 l. 84\1994, 3 e 97 Cost., eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, non potendo applicarsi l’art. 6 comma 10 citato;

– analoghi profili avverso il procedimento per mancato coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture;

– violazione dell’obbligo di cui all’art. 3 comma 4 l. 241 del 1990.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio, sostenendo l’incompetenza territoriale del Tar Lazio, l’inammissibilità per mancanza di interesse in capo ai ricorrenti, nonchè l’infondatezza del ricorso nel merito.

Con atto di intervento ad opponendum si costituiva in giudizio il comune di Manfredonia, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 5799\2007 veniva respinta la domanda cautelare. In sede di appello tale statuizione cautelare veniva riformata con conseguente sospensione della prevista soppressione.

Con atto di motivi aggiunti datati 20\6\2011, a fronte di atti sopravvenuti di autorizzazione all’utilizzo di contributi pluriennali alla stessa autorità venivano dedotte le seguenti censure: analoghi profili per la contraddittorietà derivante dal conferimento medesimo.

Con il secondo ricorso, recante il n. 11087\2007, con analoghe censure gli stessi atti venivano impugnati dai ricorrenti, operatori abituali del porto di Manfredonia.

Anche in tale gravame l’amministrazione intimata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

Alla udienza pubblica del 1\12\2011 le cause passavano in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre disporre la riunione tra i gravami in epigrafe per l’evidente connessione sia soggettiva che oggettiva dei ricorsi, così come riassunti nella narrativa di fatto: nella prima direzione, all’identità anche formale della parte resistente si accompagna l’analogia degli interessi azionati rispetto al mantenimento dell’Autorità, in qualità di soggetti incardinati nell’organismo soppresso ovvero di imprese operanti ordinariamente nel settore regolato dal medesimo organismo; nella seconda direzione emerge all’evidenza l’identità sia degli atti gravati che delle censure dedotte.

Sempre in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di incompetenza territoriale e di inammissibilità per difetto di interesse, peraltro entrambe dedotte solo con riferimento al primo gravame. Entrambe appaiono prima facie infondate.

Sul primo versante la competenza territoriale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis (cfr. CdS ad. Plen n. 1 del 2011), era derogabile, cosicchè la relativa questione poteva ricondursi unicamente tramite regolamento di competenza, nella specie non proposto. Sul secondo versante, tutti i ricorrenti hanno dimostrato la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante avverso gli atti di soppressione dell’organismo: i primi quali titolari di una posizione giuridica soggettiva attiva derivante dall’essere commissario dell’autorità, posizione incisa in toto dagli atti impugnati (cfr. ex multis, in tema di jus ad officium T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010, n. 69); i secondi, va evidenziato pur in assenza di specifica eccezione nel secondo gravame, quali operatori del porto titolari di rapporti costanti con la medesima autorità. Parimenti destituite di fondamento appaiono le (mere) considerazione inerenti l’attualità dell’interesse a fronte della estensione dell’autorità di Bari, la quale infatti risulta espressamente subordinata alla liquidazione in contestazione.

Nel merito i ricorsi appaiono prima facie fondati sotto i primi ed assorbenti ordini di motivi dedotti.

In linea di diritto, a fronte della costituzione ex lege dell’Autorità in questione (indicata al comma 1 dell’art. 6 l. 84\94), il "contropotere" attivato nella specie, a fini di soppressione dello stesso organismo, risulta fondato sull’espresso richiamo alla norma di cui all’art. 6 comma 10 l. 84 del 1994 nella parte in cui, relativamente alle Autorità espressamente previste al comma 1, statuisce che con la medesima procedura di cui al comma 8, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8 medesimo, cioè che nell’ultimo triennio non abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU).

Invero, all’evidenzia la ratio della disciplina invocata presuppone che lo spettro di analisi della funzionalità dell’Autorità debba traguardarsi in un periodo di almeno dieci anni; ciò, se per un verso appare pienamente ragionevole, rispetto ai cicli economici di attività legati all’ambito portuale, per un altro verso va adeguato, nel caso di specie, all’istituzione della singola Autorità la quale risulta pacificamente inserita nell’elenco di cui al comma 1 a seguito della modifica disposta dall’art. 4, comma 65, L. 24 dicembre 2003, n. 350, cosicchè il termine di adeguata valutazione dovrebbe ragionevolmente decorrere da tale posteriore momento.

Le considerazioni sin qui svolte e la prospettazione di parte ricorrente trovano piena conferma a fronte della dedotta, e confermata dall’analisi degli atti, mancata considerazione della disciplina e dei relativi criteri, normativamente successivi alla predetta integrazione dell’elenco di autorità portuali ed amministrativamente antecedenti all’avvio della procedura confluita negli atti qui impugnati, di cui alla legge finanziaria 2007 (legge n. 296\2006), a mente dei quali il Ministro competente è autorizzato ad adottare un regolamento "volto a rivedere i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento".

Orbene, in tale contesto normativo appaiono all’evidenza fondate le censure dedotte, in specie a fronte del mero ed acritico ricorso da parte dell’amministrazione ad una procedura ordinaria di soppressione, in mancanza del necessario parametro temporale decennale, accompagnata dalla mancata considerazione di analogo peculiare potere affidato ex lege al medesimo Ministero competente che, se da un lato avrebbe consentito la presa in esame della finalità perseguita con gli atti in questione, dall’altro lato avrebbe imposto un esame valutativo sotto i profili indicati.

Diversamente, prima facie infondato è l’ultimo ordine di rilievi. Costituisce jus receptum la considerazione per cui l’omissione delle formalità dell’art. 3 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, può influire tutt’al più sugli effetti del provvedimento conclusivo e sulla decorrenza del termine per la sua impugnazione, ma non anche sulla sua legittimità. Analoga conclusione va raggiunta relativamente ai motivi aggiunti, quantomeno nei limitati ambiti di legittimità del presente sindacato, atteso che l’operatività dell’Autorità era imposta dagli effetti della tutela cautelare.

La fondatezza dei primi ordini di rilievi comporta l’accoglimento di entrambi i gravami e, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono giusti motivi, anche a fronte dei motivi dedotti e della natura degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando – previa riunione – sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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