Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 09-11-2011, n. 40665

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

K.K. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 25 febbraio 2010 della Corte di appello di Bologna (la quale, in parziale riforma della sentenza 12 novembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Bologna, ha applicato la pena accessoria della interdizione legale durante l’esecuzione della pena, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di H. J.), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della omessa considerazione delle attenuanti ex art. 62 c.p., n. 4 e art. 62 bis cod. pen..

In particolare si lamenta:

a) che in sede di giudizio ordinario il mandante del sequestro, H.A., abbia avuto riconosciuta, dal Tribunale di Modena, l’attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, avuto riguardo alle modalità non particolarmente odiose del sequestro stesso, mentre la Corte di appello abbia posto invece l’accento ed in termini ostativi al prezzo del riscatto fissato in Euro 6 mila e poi ridotto a meno di 1.500 Euro nel corso della trattativa;

b) che le riconosciute circostanze attenuanti generiche non siano state applicate nel massimo.

Le doglianze non superano la soglia dell’ammissibilità.

La diversa decisione del giudice del giudizio ordinario di primo grado, rispetto a quella del rito abbreviato, non rileva in questa sede, nè può essere valorizzata come punto di riferimento comparativo, trovando essa fondamento su di argomentazioni in fatto e in diritto dalle quali, esattamente, si è scostata la Corte di appello emiliana, qui comunque osservandosi che la determinazione della sanzione per il ricorrente e l’omessa estensione nel massimo, della operatività delle circostanze attenuanti generiche è stata puntualmente giustificata dal giudice di merito, avuto espresso riguardo al ruolo preminente svolto dal K. nella dinamica e nelle fasi del sequestro di persona.

Di tanto non ha assolutamente tenuto conto l’impugnazione la quale ha ribadito le critiche sulla posologia sanzionatola, peraltro scollegandole rispetto alla completa e adeguata giustificazione offerta dalla corte distrettuale.

Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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