Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 09-11-2011, n. 40664

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P. e N.A. ricorrono, a mezzo del loro difensore avverso la sentenza 14 febbraio 2011 della Corte di appello di Napoli (che ha confermato la sentenza 1 ottobre 2007 del Tribunale di Napoli, di condanna per il delitto ex art. 334 c.p., comma 2), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) i fatti e le conformi decisioni dei giudici di merito. In data 23.10.2004 il ciclomotore condotto da N.P. veniva sottoposto a vincolo amministrativo per violazione dell’art. 171 C.d.S. ed affidato in giudiziale custodia al medesimo, presso il proprio domicilio di via Vicinale Santa Maria del Pianto.

Il giorno 4.11.2004, dopo l’imposizione del vincolo, N. A., figlio convivente di N.P., veniva sorpreso alla guida del motoveicolo.

I giudici di merito hanno entrambi ritenuto che, nel caso in esame, sia inapplicabile il principio di specialità, in quanto il concorso apparente di norme si pone esclusivamente quando l’agente (id est: il soggetto sorpreso a circolare abusivamente) sia anche il proprietario o custode (o abbia entrambe le qualità) del veicolo, giacchè, diversamente opinando, la condotta del medesimo resterebbe di fatto impunita, non potendosi dare corso ad una estensione pura e semplice della sanzione amministrativa, operando anche nell’ambito dell’illecito amministrativo il principio di stretta legalità e di personalità della sanzione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge in ordine alla scorretta applicazione dell’art. 334 cod. pen. nella fattispecie, sanzionabile invece soltanto a sensi degli artt. 213 e 214 T.U. norme sulla circolazione stradale.

Il motivo è fondato, essendo stata la questione risolta dalle S.U., le quali, con recente decisione (Sez. U, 1963/2011 Rv. 248721), hanno stabilito che la condotta di chi circola abusivamente, con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal comma 4, stesso art. e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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