T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame N.G.B. e il cittadino extracomunitario E.H.S. impugnano il provvedimento della Prefettura- S.U.I. con cui è stata decretata la revoca del beneficio già concesso in relazione all’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro B. ai sensi dell’art. 1 ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 conv. in L. 3.8.2009 n. 102, avendo successivamente rilevato che il lavoratore extracomunitario era gravato da un precedente penale ostativo, consistente nella sentenza di condanna a mesi 2 di reclusione Euro 50 di multa, emessa dal Tribunale di Brescia in data 4.4.2003, per il reato di cui all’art.624 c.p.

I ricorrenti contestano la mancata considerazione dell’intervenuta estinzione di tale condanna e la illegittimità costituzionale della norma ove non interpretata nel senso di escludere dal novero delle cause ostative alla legalizzazione – ex art. 1 ter c. 13 lett. C)- le condanne estinte.

Il ricorso risulta fondato.

L’art. 1 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 3.8.2009 n. 102, intendendo ammettere, in via eccezionale, la sanatoria delle situazioni di molti stranieri irregolarmente occupati in attività di rilievo sociale, ha voluto dettare alcuni limiti derivanti, per l’appunto, dalle condizioni soggettive e, quindi, dalla meritevolezza degli stranieri interessati.

In particolare, il comma 13, lett. c) della sopra citata disposizione esclude la possibilità di legalizzare il rapporto irregolare del lavoratore extracomunitario che risulti condannato per reati ex articoli 380 e 381 c.p.p.

Peraltro, ove l’imputato si avvalga del c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p., è la stessa legge a prevedere che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue e cessano automaticamente tutti gli effetti penali, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.

Nella fattispecie all’esame, i ricorrenti comprovano (cfr, copia dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, in data 9.11.2011, che dichiara l’estinzione del reato) che il condannato non ha commesso – nel quinquennio successivo alla condanna riportata – ulteriori reati.

Va considerato che l’effetto estintivo si verifica allo scadere del quinquennio stabilito dall’art. 445 c.p.p., sicché da ciò deriva l’insussistenza della condizione ostativa all’applicazione della legge sull’emersione (cfr. in tal senso, seppur in relazione alla sanatoria ex art. 1 D.L. 9 settembre 2002 n. 195, conv. in L. 9 ottobre 2002 n. 222, Cons. St., Sez. VI, 8 agosto 2008 n. 3902).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso, con assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, va accolto.

In conseguenza dell’accoglimento, riprende quindi pieno vigore il provvedimento antecedente di concessione del beneficio.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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