T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25.9.2010 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 22.10.2010, i ricorrenti domandano l’accertamento del diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, previo, occorrendo, annullamento di ogni atto o provvedimento di contenuto lesivo e/o limitativo di siffatto diritto; e per la condanna della intimata Amministrazione alla corresponsione delle relative somme in favore dei ricorrenti, il tutto con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data di maturazione del singolo diritto al saldo effettivo.

I ricorrenti rappresentano di essere tutti appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Brescia.

Premesso che la loro attività si svolge in turni di 6 ore per sei giorni, per un totale di 36 ore settimanali e con diritto ad un giorno di riposo settimanale, sostengono che in caso di revoca, per sopravvenute esigenze di servizio, di tale giorno di riposo debba essere riconosciuto non solo l’indennità di cui all’art. 54 DPR 164/2002 (e al successivo DPR 51/2009 art. 15), ma altresì il compenso per lavoro straordinario, in quanto la revoca del riposo non recuperato implica ex se il superamento delle 36 ore.

I ricorrenti articolano le seguenti doglianze: "Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 54 comma 3 DPR 164/2002 e dell’art. 43, 4 comma DPR 164/2002, Eccesso di potere per illogicità manifesta e/o travisamento dei fatti". A sostegno della doglianza richiamano le proposizioni motivazionali contenute nella sentenza TAR Liguria Sez. 2, 4.11.2009 n. n. 3111.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

In data 20.9.2011 l’Amministrazione ha depositato prospetto relativo al servizio festivo prestato dai ricorrenti e copia di tre circolari e di tre note rese dal DAP sulla questione controversa..

Alla pubblica udienza del 23.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, i ricorrenti – appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Brescia – domandano alla Sezione l’accertamento del diritto alla corresponsione del compenso straordinario e la condanna della intimata Amministrazione alla corresponsione delle relative somme (con rivalutazione monetaria e interessi legali) in relazione al servizio restato (a far data dal 15.8.2002) nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale.

A fondamento della rivendicata attribuzione viene posta la disposizione di cui all’art. 54 comma 3 del DPR 164/2002 e dell’art. 43, 4 comma DPR 164/2002, sostenendosi che, una volta richiamato in servizio per sopravvenute esigenze nella giornata destinata al riposo settimanale, superandosi il tetto delle 36 ore richiesta per turno di servizio settimanale, il dipendente ha diritto alla corresponsione dello straordinario sin dalla prima ora di servizio.

A sostegno della proposta interpretazione, i deducenti richiamano la lettura della norma fatta dal Liguria, Sez. 2°, con la sentenza n. 3111 del 4.11.2009, che pare utile riportare nel punto centrale:

" Il tenore letterale della disposizione chiarisce che l’importo di 5 euro remunera la "sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero", con ciò lasciando intendere che tale disciplina non incide sul computo dello straordinario, che avviene invece su base settimanale.

Ed infatti, come visto supra, il compenso per lavoro straordinario ha un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in sovrappiù rispetto al normale orario di lavoro.

Ne consegue pianamente che, fermo restando il diritto al recupero, laddove la prestazione resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 Euro per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore."

Il ricorso non risulta fondato.

Il D.P.R. 18.6.2002 n. 164 – recante il "Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 20022005 ed al biennio economico 20022003 – all’art. 54. "Orario di lavoro" dispone:

" 1. La durata dell’orario di lavoro è di trentasei ore settimanali.

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni internazionali, sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile".

Va soggiunto che l’altra norma evocata dai ricorrenti – l’art. 43 c. 4 del medesimo DPR n. 1634- si limita a determinare l’importo orario del compenso per lavoro straordinario.

La disposizione di cui all’art. 54 cit. è chiara nel prevedere che la mancata concessione del giorno di riposo settimanale, per esigenze di servizio, viene compensata con la corresponsione del compenso pecuniario e comporta comunque ("fermo restando il diritto al recupero") il diritto di usufruire di tale giorno di riposo in altra data.

Se così è, il giorno di lavoro in più deve essere compensato con altro giorno di riposo, non con la corresponsione dello straordinario.

Solamente nell’ipotesi in cui eccezionalmente non fosse possibile il recupero sarebbe integrata l’ipotesi del superamento dell’orario settimanale.

Per contro, l’interpretazione dell’art. 54 c. 3° prospettata dai ricorrenti – seguendo l’interpretazione del Tar Liguria nel 2009 – si pone in rotta di collisione con i generali principi in tema di retribuzione del lavoro straordinario in tema di pubblico impiego (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 10 maggio 2007 n. 2284; 26 gennaio 2007 n. 280; 1° marzo 2006 n. 996), così riassumibili:

– la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione;

– la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica Amministrazione;

– l’autorizzazione in parola (che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. IV, 24 dicembre 2003 n. 8522, Sez. V, 10 febbraio 2004 n. 472, 27 giugno 2001 n. 3503, 8 marzo 2001 n. 1352 e Sez. VI, 14 marzo 2002 n. 1531); essa rappresenta, inoltre, lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psicofisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona;

– con riferimento al principio del buon andamento, la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l’amministrazione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

Con specifico riguardo alla questione che qui viene posta, va ricordata e condivisa la considerazione che: "Il contemperamento della pluralità degli interessi (pubblici e privati) in gioco in tale materia (rispetto delle previsioni di bilancio, continuità ed effettività del funzionamento degli uffici pubblici, tutela dell’integrità psico – fisica e della dignità del prestatore di lavoro) cui risponde la funzione dell’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, deve far valutare positivamente, ad avviso della Sezione, quelle misure – in alcuni casi già concretamente adottate dalla pubblica Amministrazione – che, in presenza di accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, anche per rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è consentito liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di compensare le predette prestazioni lavorative straordinarie con "riposi compensativi", in modo da salvaguardare altresì l’integrità psico – fisica del lavoratore." (cfr. CGA Sic. 8.10.2008 n. 930, Cons. St. Sez. IV 12.2.2007 n. 607).

Sussistono giusti motivi, trattandosi di controversa di pubblico impiego, per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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