T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato in data 30.5.2008 e depositato in data 3.6.2008, il cittadino extracomunitario A.O. ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 18.6.2008 (ord. N. 466/08) la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

La Questura di Brescia, con nota in data 29.5.2010, ha comunicato che: "a seguito di riesame positivo espresso con decreto datato 4.5.2010 e notificato il 14.5.2010, questo Ufficio in data 19.5.2010 ha rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (all.1)", specificando di aver provveduto alla revoca di tutti gli atti impugnati dal ricorrente con vari ricorsi.

Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con nota del 16.2.2010, depositata il 3.3.2010, i legali del ricorrente hanno comunicato di aver rinunciato al mandato.

Ciò nondimeno il ricorso può essere posto in decisione poiché la rinuncia al mandato da parte del difensore costituito in giudizio non determina interruzione e non è neppure causa di sospensione e ciò in quanto solo la sostituzione del difensore ad opera della parte conferisce pieno effetto alla rinuncia del precedente procuratore giusta quanto disposto dall’art. 85 c.p.c (cfr. ex multis TAR Brescia Sez. 1, 5.5.2011 n. 663; T.A.R. Basilicata, 11 giugno 2010 n. 374, Cons. St., Sez. IV, 12 marzo 2010 n. 1457).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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