T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 1723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 13 marzo 2008, Simonelli Adolfo e Zamboni Lucia hanno impugnato i seguenti atti:

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27 marzo 2007, con la quale è stato adottato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27 settembre 2007, con la quale è stato definitivamente approvato il predetto Piano di Governo del Territorio;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 28.11.2007, recante l’adozione del Programma Integrato di Intervento relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà M. S.P.A.

I ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:

1) Violazione di legge: art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 2002; art. 8 comma 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei presupposti.

2) Eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto dell’atto amministrativo e per violazione del principio che impone di esercitare il potere di pianificazione territoriale con completezza ed unitarietà, in modo esteso all’intero territorio comunale. Violazione del principio di necessaria conformità del piano urbanistico attuativo allo strumento urbanistico generale. Violazione di legge: artt. 813 L.R. 12/2005 e succ mod.

Con atto notificato il 12.5.2008 il controinteressato G.D. ha proposto istanza di trasposizione in sede giurisdizionale ex art. 10 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Con atto notificato il 14.5.2008 e depositato il 30.5.2008, A.S. e Lucia Zamboni hanno proceduto alla trasposizione mediante costituzione presso il TAR Brescia (ove il ric. ha assunto il n. 548/08 RGR).

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune sia il controinteressato G.D., chiedendo il rigetto del gravame.

Con atto notificato il 5.5.2008 e depositato il 16.5.2008 (rubricato al n. 492/08 RGR) A.S. e Lucia Zamboni hanno impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 febbraio 2008, recante l’approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà M. S.P.A./D.G., deducendo:

1) Violazione di legge: art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 2002; art. 8 comma 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei presupposti.

2) Violazione e falsa applicazione di legge e regolamento: art. 3.1.14 del Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità e manifesta irragionevolezza.

3) Eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto dell’atto amministrativo e per violazione del principio che impone di esercitare il potere di pianificazione territoriale con completezza ed unitarietà, in modo esteso all’intero territorio comunale. Violazione del principio di necessaria conformità del piano urbanistico attuativo allo strumento urbanistico generale. Violazione di legge: artt. 813 L.R. 12/2005 e succ mod.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lumezzane e il controinteressato G.D., chiedendo il rigetto del gravame.

Con primo atto di motivi aggiunti – notificato il 20.6.2008 e depositato il 4.7.2008 – i ricorrenti hanno quindi impugnato il permesso di costruire n. 78, relativo alle opere di urbanizzazione del Programma Integrato di Intervento (Pratica n. 33/2008), da realizzarsi in Via Montini, deducendo:

1) invalidità derivata sia rispetto al P.I.I. sia rispetto al P.G.T. (impugnato con ricorso straordinario poi trasposto in giurisdizionale con il ric. n. 548/08)

vizio proprio

2) Violazione e falsa applicazione di legge e regolamento: art. 3.1.14 del Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.); art. 338, t.u. 27 luglio 1934 n. 1265; art. 8 comma 3 del citato R.R. n. 6 del 9.11.2004, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità e manifesta irragionevolezza.

Con secondo atto di motivi aggiunti – notificato il 10.2.2009 e depositato il 20.2.2009 – i ricorrenti hanno infine impugnato il permesso di costruire n° 168 in data 11.12.2008 avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, in via Montini sull’area individuata dai mappali nn. 347 – 350, fg. N. 34, zona PGT B5PII deducendo:

1) Illegittimità derivata

2) Violazione e falsa applicazione di legge e regolamento: art. 3.1.14 del Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.); art. 338, t.u. 27 luglio 1934 n. 1265; art. 8 comma 3 del citato R.R. n. 6 del 9.11.2004, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità e manifesta irragionevolezza.

3) Violazione art. 5 delle NTA del PGT del Comune di Lumezzane. Eccesso di potere per erronea e falsa rappresentazione dei presupposti.

4) Violazione dell’art. 5 NTA del PGT del Comune di Lumezzane. Eccesso di potere per erronea e falsa rappresentazione dei presupposti.

5) Violazione dell’art. 5 NTA del PGT del Comune di Lumezzane. Eccesso di potere per erronea e falsa rappresentazione dei presupposti.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata proposta domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Alla camera di consiglio dell’11.3.2009, la stessa è stata respinta con ord. n. 182/09, depositata il 13.3.2009.

In vista dell’udienza di merito le parti hanno prodotto documenti e memorie.

Alla pubblica udienza del 9.3.2011 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Con sentenza non definitiva n. 575/11, depositata il 18.4.2011, la Sezione ha riuniti i ricorsi, ha rigettato le eccezioni di inammissibilità, per difetto di legittimazione e di interesse, sollevate dalla resistente e dal controinteressato, ed ha disposto incombenti istruttoria a carico del Comune di Lumezzane, rinviando per l’ulteriore trattazione, all’udienza del 26.10.2011.

In particolare, al Comune è stato richiesto di produrre una relazione di chiarimenti con allegata la relativa documentazione (ai sensi dell’art. 64, 3° comma del c.p.a.), su una serie di quesiti.

Con atto notificato il 1.7.2011 e depositato in segreteria il 27.7.2011 G.D. ha formulato – ai sensi dell’art. 103 c.p.a. – riserva d’appello nei confronti della sentenza n. 575/11.

Con nota 14 luglio 2011, prot. N. 14530/2011/GPP, a firma del Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali, il Comune ha fornito i richiesti chiarimenti, allegando la documentazione relativa.

In vista della successiva udienza di discussione, le parti resistenti hanno depositato memorie: in data 14.9.2011 il Comune e 19.9.2011 il controinteressato.

A tali scritti difensivi hanno controdedotto i ricorrenti, con la memoria di replica depositata il 5.10.2011.

Alla pubblica udienza del 26.11.2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Con il ric. 548/08 (frutto di trasposizione ex art. 10 DPR 24.11.1971 n. 1199) vengono impugnate:

1) le deliberazioni consiliari di adozione e di approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane (rispettivamente n. 22 del 27 marzo 2007 e n. 85 del 27 settembre 2007);

2) la deliberazione del Consiglio Comunale di Lumezzane n. 100 del 28.11.2007, recante l’adozione del Programma Integrato di Intervento (in prosieguo indicato come P.I.I.) relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà M. S.P.A.

Con il ric. n. 492/08 – e i successivi due ricorsi per motivi aggiunti in esso incardinati – sono invece impugnati:

3) la deliberazione del Consiglio Comunale di Lumezzane n. 14 del 26 febbraio 2008, recante l’approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo all’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio;

4) il permesso di costruire n. 78 del 23.5.2008, relativo alle opere di urbanizzazione del Programma Integrato di Intervento (Pratica n. 33/2008), da realizzarsi in Via Montini, sul foglio 23 mappale 343, foglio 34 mappali 178179180181347, zona PGT B5 P.I.I. (primo ricorso per motivi aggiunti);

5) il permesso di costruire n. 168 in data 11.12.2008, inerente la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, in via Montini sull’area individuata dai mappali nn. 347 – 350, fg. N. 34, zona PGT B5PII.

In punto di fatto, va precisato quanto segue:

– l’area di proprietà della Società M. S.P.A. e di G.D. – catastalmente identificata con i mappali 178179180 e 181 Fg. 34 NCTR – era classificata dal previgente strumento urbanistico generale in parte in zona B4 e in parte in zona SP3 (attrezzature pubbliche o di uso pubblico);

– per tale compendio la Società M. S.P.A. e G.D. avevano presentato al Comune, in data 26.9.2006, una prima richiesta di Programma Integrato di Intervento, in variante al P.R.G., sulla quale, in data 30.11.2006, si pronunciava (con la deliberazione n. 96/2006 di adozione) il Consiglio Comunale, ma la procedura di approvazione si interrompeva a causa della scadenza del termine di cui all’art. 13 comma 7 L.R. 12/05;

– che il Comune di Lumezzane, con deliberazione del Consiglio n. 22 del 27 marzo 2007, adottava il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane che variava per il compendio in questione la zonizzazione antecedente ricomprendendolo entro il perimetro di un comparto edificatorio denominato "P.I.I. 1", soggetto a Programma Integrato di Intervento, con possibilità di edificare a fini residenziali;

– che il P.G.T. era definitivamente approvato dal Consiglio Comunale di Lumezzane con deliberazione n. 85 del 27 settembre 2007, che confermava per le aree in esame le previsioni del P.G.T. adottato;

– che M. S.P.A. e G.D. presentavano, in data 17.9.2007, una nuova richiesta di Programma Integrato di Intervento, che il Consiglio Comunale adottava, con deliberazione n. 100 del 28.11.2007, ed approvava con la successiva deliberazione n. 14 del 26 febbraio 2008;

– che il suddetto P.I.I. persegue la finalità di realizzare (con onere a parziale carico dei privati) il collegamento fra le vie Vespucci e Montini, la realizzazione di parcheggi pubblici, lo scambio reciproco di aree fra Comune e privati e l’attribuzione al privato di una "superficie lorda fissa pari a mq. 500 più 300 mq. di superficie lorda a destinazione esclusivamente accessoria per la realizzazione di un fabbricato residenziale";

– che con il permesso di costruire n. 78 del 23.5.2008, venivano autorizzate le opere di urbanizzazione del P.I.I. e che con il successivo permesso n. 168 in data 11.12.2008 veniva assentita la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, in via Montini sull’area individuata dai mappali nn. 347 – 350, fg. N. 34.

Con la precedente sentenza non definitiva n. 575/11 la Sezione, riuniti i gravami, ha rigettato le sollevate eccezioni di inammissibilità e disposto incombenti istruttori.

All’esito dell’incombente istruttorio, il Collegio deve procedere alla disamina dei motivi di doglianza introdotti dai ricorrenti con i due ricorsi in epigrafe.

Con la suddetta sentenza si era rilevato che i ricorrenti – con il 1° motivo sia del ric. n. 492/08 sia del ric. n. 548/08 – contestano la localizzazione, operata dal P.I.I. e dal P.G.T., di un intervento di nuova edificazione a fini residenziali entro la fascia di rispetto del cimitero di San Sebastiano, lamentando la violazione delle disposizioni che impongono in tale ambito l’inedificabilità assoluta (art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 2002; art. 8 comma 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22), posto che l’edificio da realizzarsi si colloca a meno di 20 metri dalla recinzione del cimitero, ben al di sotto della soglia ridotta di m. 50, alla quale le richiamate disposizioni eccezionalmente consentono, in determinate circostanze, di pervenire.

In punto di diritto, la Sezione aveva richiamato il sistema normativo di cui al T.U. n. 1265/1934 – come modificato sul punto dalla L. 1.8.2002 n. 166 – e le norme in tema di soppressione dei cimiteri dettate dagli artt. 9699 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 (regolamento di polizia mortuaria), sottolineando che la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338 R.D. 1265 del 1934 persegue una triplice finalità: a) assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, b) garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, c) consentire futuri ampliamenti del cimitero.

Con riguardo al caso specifico, veniva rilevato che " La fattispecie all’esame si caratterizza per una serie di peculiarità. Invero, il Comune ha prodotto copia delle deliberazione di soppressione del cimitero nel 1955, ma null’altro che documenti quali ulteriori misure siano state assunte riguardo detto cimitero, il quale, a distanza di oltre cinquant’anni dalla soppressione, risulta ancora in funzione".

Per definire la censura (che per la sua radicalità assume carattere di preminenza logicogiuridica rispetto agli altri) la Sezione riteneva quindi necessario disporre istruttoria al Comune di Lumezzane, al fine di "acquisire una serie di elementi di conoscenza ulteriori circa gli atti che hanno interessato detto cimitero nel periodo successivo alla delibera di soppressione".

Veniva quindi richiesto di produrre una relazione di chiarimenti sui seguenti quesiti:

" a) se, oltre alla delibera di soppressione del 1955, siano stati successivamente assunti, dal Comune o da altra autorità sanitaria all’epoca competente, provvedimenti volti a disciplinare lo stato del cimitero di San Sebastiano (in caso positivo fornendone copia conforme all’originale degli stessi);

b) sino a quale data sono continuate le inumazioni nel suddetto cimitero;

c) quale sia la data di scadenza delle concessioni cimiteriali esistenti e se sia mai stata avviata la procedura di trasferimento delle stesse dal vecchio al nuovo cimitero;

d) se sia mai intervenuto atto deliberativo abrogativo del vincolo cimiteriale;

e) se il PRG antecedente prevedesse o meno una fascia di rispetto attorno al cimitero suddetto (producendo estratto degli atti di PRG relativi);

f) se dopo la soppressione del 1955 siano stati o meno rilasciati titoli edificatori all’intorno dell’area cimiteriale (all’interno della fascia di rispetto di 200 metri);

g) ogni altra informazione ritenuta utile per la risoluzione della questione sottoposta all’esame del Collegio.".

Il Comune di Lumezzane – con deposito effettuato il 14 luglio 2011- relazionava, con nota a firma del Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali, precisando che:

" a) ulteriori atti o documenti dopo la delibera della giunta comunale n. 35 del 3.2.1955 non risulta siano stati adottati;

b) le inumazioni nel suddetto cimitero sono continuate fino agli anni 1967/68; ad oggi risulta che sono ancora giacenti circa 300 tumulazioni e 150 inumazioni.

c) le concessioni sono tutte scadute; le tumulazioni sono scadute nell’anno 2002 (1967+35 anni), mentre le inumazioni sono scadute nell’anno 1982 (1967+15 anni).

L’amministrazione ha più volte esposto avvisi per la completa rimozione del feretri, ma a causa del lungo tempo decorso dalle tumulazioni e inumazioni non è stato possibile avere risposte dai familiari dei defunti che sono ormai irrintracciabili; su richiesta di taluni familiari, a seguito degli avvisi esposti, sono state effettuate solamente 25 estumulazioni. L’amministrazione, che da tempo si è posta il problema, ha deciso che nel prossimo bando, da pubblicare nel corso dell’anno 2011 per la gestione dei cimiteri comunali, porrà a carico del nuovo gestore, l’onere delle estumulazioni ed inumazioni del cimitero entro 3 anni cioè entro il 2014;

d) espressamente non è stato emesso alcun provvedimento abrogativo del vincolo cimiteriale;

e) il PRG originario dell’anno 1988, antecedente il PGT, non prevedeva alcuna fascia di rispetto all’intorno del cimitero di S. S. motivo per cui sono state rilasciate numerose licenze, concessioni edilizie e permessi di costruire (all. n. 1 Estratto PRG 1988); sull’allegato (all. n. 2) alla presente si elencano gran parte delle licenze edilizie, le concessioni edilizie ed i permessi rilasciati a dattare dall’anno 1955 nella fascia di rispetto di 200 metri dal cimitero.

La planimetria in scala 1/2000 allegata evidenzia in modo inequivocabile che il contorno dell’ex cimitero di San Sebastiano è sempre stato trattato come una parte di paese privo di qualsiasi vincolo di inedificabilità (all. n. 3 rilievo aerofotogramm. con l’indicazione degli edifici realizzati dall’anno 1955). Si precisa per maggior informazione, che nemmeno il Piano di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio in vigore precedentemente al PRG del 1988 prevedeva alcuna fascia di rispetto per il cimitero di San Sebastiano (all. n. 4 Estratto PdF 1973);

f) Dopo la soppressione del 1955 di fatto del vincolo non si è più tenuto conto; si vedano infatti, dall’estratto del rilievo aerofotogrammetrico gli edifici esistenti e realizzati con licenze e permessi rilasciati nella fascia dei 200 m dal cimitero, dalle varie amministrazioni che si sono succedute al governo del paese; (allegato numero 2 e 3).".

La doglianza va respinta.

Dalla documentazione acquisita agli atti – a seguito della disposta istruttoria – si evince (cfr. il doc. costituente l’all. 3 alla relazione) che, all’interno della fascia di m. 200 dalla cinta cimiteriale in questione, è stato realizzato, a partire dal 1955, un rilevante numero di costruzioni e che la fasci di rispetto cimiteriale non è stata più riportata negli strumenti urbanistici approvati successivamente al 1955 (cfr. all.n. 4), sicché il Comune ha autorizzato in detto ambito la cospicua quantità di edifici di cui all’all. 1.

In tale contesto, certamente connotato da profili di contraddittorietà e di incompletezza dell’azione amministrativa comunale, il Collegio è chiamato a sciogliere il nodo gordiano creatosi, cercando di attribuire un senso ad atti e comportamenti in sé contraddittori.

Come evidenziato dalla difesa del controinteressato, all’epoca di adozione della delibera n. 35 del 1955 era in vigore il regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 21.12.1942 n. 1880, il quale non conteneva alcuna espressa disposizione in ordine alla sorte del vincolo cimiteriale una volta deliberata la soppressione del cimitero.

In tale prospettiva, risolutiva risulta l’indagine circa le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale alla soppressione del cimitero come enunciate nella delibera n. 35 (prodotta come doc. n. 12 del Comune) che espressamente richiama sia la deliberazione n. 76 dell’11.11.1954 "con cui veniva disposta la esecuzione del nuovo cimitero per le frazioni di S. Sebastiano e S. Apollonio, lasciando esaurire i due attualmente esistenti, fatti salvi i provvedimenti da prendere…" sia la deliberazione n. 148 del 16.12.1954 "che dispone l’esecuzione delle case Popolari interessate alle norme alle zone di rispetto dei cimiteri in esaurimento".

In sostanza, deve riconoscersi che l’intento del consiglio comunale era quello di far venir meno il vincolo cimiteriale e consentire l’edificazione all’interno della fascia di rispetto.

Così razionalizzato il quadro fattuale/provvedimentale, va rilevato che – come posto in luce dalla difesa del Comune – all’atto dell’approvazione del P.I.I. e del P.G.T. qui in contestazione non avevano più alcuna ragione di essere le tre finalità perseguite dalla norma: a) non la tutela dell’igiene e salubrità, dato che la legge consente di edificare sul terreno del cimitero stesso dopo 15 anni dall’ultima inumazione e qui l’ultima è intervenuta 40 anni fa, b) neppure protezione della tranquillità e del decoro, volta che da decenni è stato edificato addirittura intorno al muro di cinta del cimitero; c) non la possibilità d" ampliamento del cimitero, lo stesso essendo stato soppresso dal 1955.

Va soggiunto che tale quadro d’insieme è stato posto dalla stessa ASL alla base del parere favorevole espresso in data 25.3.2008 (laddove è stato rilevato che una volta integrate le condizioni poste dagli artt. 97 e 98 del DPR 285/90, il cimitero può essere utilizzato con altre destinazioni e decade il vincolo dell’area di rispetto).

Con un secondo motivo (2° motivo del ric. n. 492/08) i ricorrenti lamentano che il P.I.I. è stato definitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 26 febbraio 2008 (doc. 11) senza aver previamente acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1 dell’A.S.L. di Brescia, che pure – in data 15.1.2008 – aveva espresso parere sospensivo in attesa di integrazioni documentali, e prima che scadesse il termine di 60 gg. Assegnato dall’art. 3.1.14 del RLI (che decorrerebbe dal 6.2.2008 allorché è stata effettuata l’integrazione documentale che era stata richiesta il 15.1.2008).

La censura va disattesa.

Pur volendo prescindere dalla considerazione del carattere del tutto formale del rilievo, volta che il tardivo parere della ASL è comunque stato positivo (cfr. il doc. 14 del Comune), va rilevato che la tesi svolta dai ricorrenti non è condivisibile neppure in punto di solo diritto.

Se l’art. 3.1.14 del Regolamento Locale di Igiene (norma non prodotta in atti, ma il cui contenuto come rappresentato dai ricorrenti non è contestato dalle controparti) prevede il termine di 60 giorni entro il quale l’organo tecnico deve esprimere il proprio parere sui piani attuativi di strumenti urbanistici generali, va rilevato che occorre invero interrogarsi sulla capacità di tale disposizione d’incidere sulle disposizioni (di rango legislativo) introdotte in tema di approvazione dei PII dalla legge urbanistica regionale 11.3.2005 n. 12.

I programmi integrati di intervento – giusta quanto stabilito dall’ art. 92 della L.R. n. 12/05 – vanno approvati con la procedura di cui all’articolo 14 della medesima legge regionale. In particolare, l’ art. 14 comma 4 dispone che i piani devono essere approvati dal consiglio comunale " Entrosessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti".

La predetta disposizione legislativa non prevede alcun ipotesi di sospensione del termine suddetto, sicché deve concludersi nel senso della prevalenza -sulla base del principio di gerarchia delle fonti – della disposizione di rango legislativo su quella regolamentare.

Va soggiunto che il Consiglio comunale (con l’impugnata deliberazione n. 14/2008) si è comunque fatto carico della problematica – laddove ha: "Ritenuto di procedere comunque all’approvazione del P.I.I. anche in assenza del predetto parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell’A.S.L. di Brescia, dando tuttavia esplicitamente atto che si procederà alla stipula della Convenzione Urbanistica successivamente al decorso dei termini previsti per legge per l’emissione del parere medesimo, e che comunque si terrà obbligatoriamente conto, mediante prescrizioni convenzionali, delle eventuali prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio n. 1 dell’A.S.L. di Brescia nel parere tecnico"- dando applicazione al principio giurisprudenziale (cfr. TAR Lombardia, Sezione I, 19 aprile 2007 n. 1882) secondo cui "laddove un parere non venga reso nel termine perentorio previsto, l’amministrazione procedente potrà prescindere dall’apporto consultivo, ma ben potrà tenere conto di un eventuale parere reso tardivamente".

Con una terza censura (3° motivo del ric. n. 492/08 e 2° motivo del ric. n. 548/08) i ricorrenti sostengono che erroneamente è affermata la conformità del P.I.I. al P.G.T.

In particolare, essi evidenziano che:

– nella deliberazione C.C. n. 100/2007, di adozione del P.I.I. n. 1, si legge che la proposta di Programma integrato d’intervento sarebbe conforme alle previsioni degli atti di P.G.T.;

– l’asserzione è ribadita nella deliberazione C.C. n. 14/08, di approvazione definitiva, ove si precisa che "il presente Programma integrato di intervento non comporta modifica agli atti di P.G.T.";

– negli elaborati di progetto del P.I.I (in particolare v. doc. 8h) si legge che le aree incluse nel perimetro del P.I.I. n. 1 sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 10 delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T., riguardante la "zona B5 Piani Attuativi Confermati";

– l’art. 10 delle N.T.A. conferma i piani attuativi previsti dal Piano Regolatore previgente ed i piani attuativi approvati o in itinere alla data di adozione del P.G.T., con un elenco dei piani attuativi interessati dalla disposta "conferma" ma che in esso non figura il P.I.I. n. 1, mentre figurano tutti gli altri P.I.I. (dato che il "P.A. n. 1" ivi indicato è un altro ambito, che nulla ha a che vedere con quello di cui si controverte);

– non sono riferibili all’area inclusa nel comparto P.I.I. n. 1 i parametri urbanisticoedilizi indicati nella parte finale del cit. art. 10;

– il piano approvato è in contrasto con il P.G.T. in quanto presenta una diversa perimetrazione rispetto al precedente piano del 2006, il cui procedimento di approvazione non era giunto a compimento.

La censura risulta infondata.

Sotto un primo aspetto, la ricostruzione posta in essere dai ricorrenti non tiene conto – come documentato dalla difesa comunale – dell’esistenza della determinazione n. 8 del 22.5.2008 del Responsabile del Servizio urbanistica comunale (cfr. il doc. n. 18 del Comune), con la quale è stata integrata l’antecedente determinazione n. 21 del 20.11.2007 (di presa d’atto delle modifiche apportate ai documenti del P.G.T. a seguito di accoglimento di osservazioni).

In tale determina si rileva che "all’interno dell’art. 10 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del vigente PG.T. allegate alla determinazione n. 21 del 20/11/2007…non risulta inserito nell’elenco dei piani attuativi confermati il P.I.I. n. 1 relativo all’area ubicata in via Vespucci – via M. D’Azeglio", specificandosi che "tale mancanza risulta essere dovuta ad un mero errore di trascrizione".

Per quanto riguarda l’asserita difformità fra la prima versione del P.I.I. (che non pervenne ad approvazione) e quella qui contestata, appaiono persuasive le considerazioni della difesa comunale – non contestata sul punto dai ricorrenti – che rilevano come le difformità attengono unicamente al tracciato della strada che in occasione della presentazione del primo piano era necessario evidenziare all’interno del piano medesimo, in quanto il P.I.I. era previsto in variante rispetto al PRG allora vigente, mentre tale individuazione non era più necessaria in considerazione della intervenuta adozione ed approvazione del P.G.T., e quindi della non necessità di variante.

In ogni caso, il P.I.I. approvato risulta conforme alle previsioni del PGT, come dimostrato dall’apposito estratto contenuto nella tavola n. 4 del piano medesimo.

Con una quarta censura (2° motivo del primo ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del ric. n. 492/08) si prospetta – nei confronti del permesso di costruire relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione – la violazione dell’art. 3.1.14 del regolamento locale d’igiene contestandosi che tali opere possano ricomprendersi fra quelle (aree a verde, parcheggi e viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo) consentiti all’interno dell’area minima di m. 50 dalla cinta cimiteriale.

Con una quinta censura (2° motivo del secondo ric. per motivi aggiunti nell’ambito del ric. n. 492/08) analoga doglianza è prospettata nei confronti del permesso di costruire relativo all’edificio residenziale.

Entrambe le doglianze devono essere disattese in quanto si fondano sul presupposto dell’esistenza (o meglio permanenza) di un cimitero e dell’area di rispetto relativa, mentre, come si è visto esaminando il primo motivo di doglianza, così non è.

Residuano all’esame le ultime tre censure proposte dai ricorrenti, le quali presentano il tratto comune di dedurre la violazione (sotto differenti profili) dell’ art. 5 delle NTA del PGT.

Con la sesta censura (3° motivo del secondo ric. per motivi aggiunti nell’ambito del ric. n. 492/08) viene prospettata la sussistenza di un eccesso di volumetria rispetto a quanto previsto, in quanto:

– il P.G.T. e il P.I.I. attribuiscono al lotto edificatorio una SLP complessiva di 500 mq.;

– secondo la tavola 3 di progetto (doc. H) l’edifico comporterebbe uno sfruttamento complessivo di SLP pari a 497,07 mq.;

– tale calcolo sarebbe erroneo in quanto non computa correttamente i loggiati e le superfici calpestabili previsti poiché – dopo aver individuato una superficie di logge, porticati e coperture praticabili in complessivi 130,15 mq – ne viene computata solo la porzione eccedente il 20% della SLP ammissibile, per complessivi 38,42, mq, escludendo, quindi, dal calcolo della SLP 91,73 mq.

Con la settima doglianza (4° motivo del secondo ric. per motivi aggiunti nell’ambito del ric. n. 492/08) viene affermata la sussistenza di un’eccedenza di 250 mq di SLP non calcolata, sostenendo che il piano semi interrato non corrisponde alle definizioni recate dall’art. 5 NTA.

Con l’ottava doglianza (5° motivo del secondo ric. per motivi aggiunti nel ric. n. 492/08) viene contestata la modalità di calcolo dell’altezza degli edifici di progetto, laddove individua il "piano di riferimentò da utilizzarsi per il calcolo dell’altezza.

Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi, occorre soffermarsi su un aspetto generale.

Secondo il Comune ed il controinteressato va esclusa l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 5 delle NTA, poiché la disciplina propria del comparto interessato dal P.I.I. è quella specifica contenuta nella convenzione urbanistica e negli elaborati progettuali ad essa allegati.

L’affermazione, seppur con una precisazione, va condivisa.

L’art. 10 delle NTA del Piano delle regole (cfr. il doc. n. 7 dei ricorrenti e n. 10 del Comune) che disciplina la zona "B5 Piani attuativi confermati" prevede che "il P.G.T., nel Piano delle regole individua e conferma i piani attuativi previsti dal Piano regolatore vigente e approvato con deliberazione della giunta regionale n. 30538 in data 01.08.1997 ed i piani attuativi approvati o in itinere alla data di adozione del P.G.T.".

Il P.I.I. n.1 è ricompreso- dopo la rettifica di cui alla determinazione n. 8 del 22.5.2008 del Responsabile del Servizio urbanistica – in detto articolo (cfr. la norma al doc. n. 22 del comune). La tabella contenuta nel richiamato art. 10, con riguardo alle prescrizioni specifiche, rimanda espressamente alla convenzione urbanistica.

Peraltro, l’art. 5 delle NTA sotto la rubrica definizioni – così recita "le seguenti definizioni si applicano a tutti gli interventi previsti dal P.G.T. indipendentemente dal fatto che i relativi interventi siano disciplinati in modo specifico dagli altri atti componenti il P.G.T.".

In tale contesto, il Collegio reputa che dal combinato disposto delle due disposizioni discenda che le definizioni dei vari concetti (superficie: fondiaria, territoriale, lorda di pavimento, altezza degli edifici, ecc..) contenute nell’art. 5 NTA hanno valenza generale (si applicano a tutti gli interventi), mentre i concreti parametri urbanistici assegnati alla zona sono quelli espressamente risultanti dal P.I.I. recepito.

In particolare, per quanto attiene al P.I.I. n. 1, va rilevato che ne fanno parte integrante una serie di allegati planimetrici, fra i quali è la tav. 8 – recante il "planivolumetrico di previsione" – (prodotta in giudizio dai ricorrenti come doc. 8 /c)

In tale tavola, l’edificio da realizzarsi nell’ambito del PII è indicato come caratterizzato dai seguenti parametri: SL (superficie lorda) di mq. 500; superficie lorda accessoria di mq. 300, superficie coperta di mq. 300.

Nella medesima tavola è riportata pure la sez. AA, che rappresenta in sezione la costruzione da realizzarsi, la quale indica le quote di livello sia del terreno sia dell’edificio. Per il terreno viene specificata la quota di m. 95,90 in direzione del confine con il mapp. 191, la quota di m. 98,70 in direzione del parcheggio; per l’edificio (a tre piani) viene indicata l’ imposta del p. s. accessorio a m. 96 (con altezza di m. 2.60), quella del 1° p. abitabile a m. 99,00 (con altezza di m. 2,80) e quella del 2 p. abit. a m. 102,20 (con altezza di m. 2,80), così raggiungendo l’edificio l’altezza finale di m. 105,40.

Va subito notato che la tavola di progetto allegata alla domanda di permesso di costruire – cfr. la tav. 3 prodotta in atti sia dai ricorrenti (doc. H) che dal controinteressato D. (doc. n. 22)- risulta sostanzialmente conforme (con scostamenti di circa 10 cm.) alle indicazioni contenute nella tavola allegata al PII approvato, che a sua volta è stata pienamente recepita dal PGT.

Tanto chiarito, può passarsi alla disamina del sesto motivo, con cui i ricorrenti affermano che il calcolo della volumetria dell’intervento contenuto nelle tavole allegate alla domanda di permesso di costruire sarebbe inesatto in quanto non computa interamente i loggiati e le superfici calpestabili previste (in particolare: dopo aver individuato una superficie di logge, porticati e coperture praticabili in complessivi 130,15 mq, ne computata solo la porzione eccedente il 20% della SLP ammissibile, per complessivi 38,42, mq, escludendo, quindi, dal calcolo della SLP 91,73 mq.)

La doglianza non è fondata.

L’art. 5 NTA del PGT di Lumezzane (prodotto in atti dalle parti) definisce la SLP superficie lorda di pavimento come "la somma delle superfici dei singoli piani, inclusi i seminterrati ed i sottotetti, compresi entro il perimetro esterno delle murature", precisando che sono escluse dal computo "le logge, le coperture praticabili ed i porticati entro il limite complessivo del 20% della SLP computabile,…".

Pur in presenza di una qualche equivocità della norma sotto il profilo letterale, pare preferibile l’interpretazione che della stessa fornisce la difesa comunale, evidenziando che essa non impone di computare tutte le superfici qualora superino il 20% della SLP, come sostenuto dai ricorrenti, ma soltanto le superfici eccedenti il 20%, configurando una franchigia sino a tale limite.

Così intesa la norma tecnica, il progetto (v. in particolare la tavola n. 3 – doc. n. 22) risulta rispettoso dalla stessa, dato che viene computata la superficie dei loggiati soltanto per l’eccedenza di mq. 38,42.

Con la settima doglianza viene affermata la sussistenza di un’eccedenza di 250 mq di SLP non calcolata, sostenendo che il piano semi interrato, indicato come superficie accessoria, non sarebbe tale perché, ai sensi dell’art. 5 NTA, le suddette superfici dovrebbero calcolarsi come SLP (in quanto si prevede che siano esclusi dal computo delle SLP "i locali completamente interrati e/o sporgenti dal piano naturale del terreno non oltre 0,80 mt, misurato dall’intradosso del solaio, purché entro i limiti del 30% della SLP ammessa sul lotto e destinati a locali accessori senza permanenza delle persone e con altezza interna netta massima di 2,50 mt").

Con l’ottava doglianza viene prospettata la violazione dell’art. 5 NTA del P.G.T. del Comune di Lumezzane relativamente alle modalità di calcolo dell’altezza degli edifici di progetto e, più nello specifico, laddove individua il "piano di riferimentò da utilizzarsi per il calcolo dell’altezza.

Entrambe le censure vanno rigettate.

I ricorrenti trascurano di considerare che – come dianzi anticipato- il P.G.T. di Lumezzane ha integralmente recepito, all’art. 10 delle NTA del Piano delle regole (cfr. il doc. n. 7 dei ricorrenti e n. 10 del Comune), il contenuto di una serie di PII fra i quali quello qui in contestazione.

L’art. 10 cit. unifica in una specifica zona "B5 Piani attuativi confermati" detti piani, prevedendo che la disciplina urbanistica/ edilizia di detti ambiti è quella dettata dal PII, rinviando alle convenzioni urbanistiche per l’enunciazione delle singole prescrizioni.

Si può condividere o meno, sotto il profilo sistematico, la bontà di una simile soluzione, ma le stessa non si pone certo in contrasto né con la lettera né con la ratio della L.R. 12/05, che disciplina il governo del territorio in Lombardia, che si caratterizza anche per l’espressa rinuncia a conformarsi al modello di zonizzazione funzionale di cui al D.M. 1968 (cfr. l’art. 103 c. 1 bis).

Conclusivamente i ricorsi vanno respinti.

Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della vicenda, per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi in epigrafe, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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