Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 09-11-2011, n. 40656 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13 luglio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto da A.P., detenuto presso la Casa circondariale di Agrigento, avverso il decreto di rigetto dell’istanza volta a ottenere la concessione di un permesso premio ex art. 30-ter Ord. Pen., emesso in data 21 maggio 2010 dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento.

Il Tribunale motivava la decisione rilevando l’assenza di elementi che potevano far ritenere la cessazione o anche la sola significativa attenuazione della pericolosità sociale del reclamante, nei cui confronti non era stata peraltro ancora redatta la relazione di sintesi, e considerando, per l’effetto, legittimo il diniego del richiesto beneficio.

2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente A.P., che ne chiede l’annullamento sul rilievo che la sua condotta carceraria è sempre stata rispettosa delle regole e che le carenze del personale e della sua assistenza non possono incidere negativamente sul condannato in tema di accesso ai benefici penitenziari.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poichè il ricorrente è risultato scarcerato per fine pena da una informativa dell’amministrazione penitenziaria dell’11 febbraio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

2. L’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Il requisito dell’interesse deve sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale (tra le altre, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. 1, n. 1711 del 15/03/1996, dep. 13/05/1996, Cascio, Rv. 204605; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003, dep. 11/12/2003, P.M. in proc. Donnarumma, Rv. 226466, e, da ultimo, Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv.

247685).

3. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, non sussiste, nel caso in esame, l’interesse al ricorso, poichè dalla svolta interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è risultato che il ricorrente, arrestato in data 17 ottobre 2008, è stato scarcerato per espiazione della pena il 3 agosto 2010.

Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti eventuale pregiudizio derivando al medesimo.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nè al pagamento delle spese del procedimento nè al versamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 10762 del 10/07/1998, dep. 16/10/1998, Tresoldi, Rv. 211990; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009), e non essendo individuabili profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000, mass. 25390).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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