Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 09-11-2011, n. 40655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto in epigrafe indicato il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità delle domande di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, proposte da D.F.E. ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 6, per irreperibilità dell’istante nel luogo in cui aveva eletto domicilio e mancata comunicazione del mutamento di esso.

Ricorre per cassazione l’interessato personalmente, denunciando l’illegittimità del provvedimento di inammissibilità, adottato "de plano" in carenza delle condizioni previste dall’art. 666 c.p.p., comma 2, per la detta declaratoria, non ravvisabili nella mera irreperibilità dell’istante nel domicilio precedentemente eletto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che l’inammissibilità della richiesta di misura alternativa da parte del condannato non detenuto per l’ipotesi di omessa dichiarazione o elezione di domicilio ( art. 677 c.p.p., comma 2 bis) non può essere estesa alla mancata comunicazione del mutamento del domicilio stesso (Cass., Sez. 1, 11.5/26.9.2005 n. 34345; 27.1/11.3.2009 n. 10739; 3.3/13.4.2011 n. 15137); ciò perchè l’obbligo inderogabile di indicazione del domicilio contestualmente alla domanda è imposto a fini di celerità della procedura e la correlativa sanzione di inammissibilità, comminata dal primo periodo del comma 2 bis, art. citato, ha carattere eccezionale e pertanto non estensibile a diverse ipotesi nè, in particolare, all’omessa comunicazione delle sopravvenute variazioni del domicilio stesso, per la quale invece i successivi periodi dello stesso comma prevedono soltanto l’applicazione delle disposizioni dell’art. 161 c.p.p. e quindi, di regola, la notifica degli atti mediante consegna al difensore. Il decreto impugnato va perciò annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza affinchè provveda sull’istanza nelle forme camerali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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