T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 3145

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con decreto ingiuntivo n. 27038/2008 n.r.g. 51563/08 emesso dal Tribunale di Milano il 16 settembre 2008, munito di formula esecutiva il 5 febbraio 2009, notificato in tale forma il 23 marzo 2009 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 141.725,77 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

La società ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo di cui si tratta, non è stato eseguito integralmente dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione dei decreti ingiuntivi suindicati ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

Al riguardo, in applicazione dell’art. 74, secondo periodo, c.p.a., il Collegio rinvia, per i chiarimenti in ordine al quadro normativo di riferimento, alla sentenza della Sezione n. 3094/2011 pronunciata inter partes in analoga controversia.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Reggio Calabria, affinché provveda all’esecuzione del titolo suindicato per gli importi non ancora versati dall’amministrazione resistente.

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione, con l’avviso che immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate, in favore della società ricorrente e previa decurtazione degli importi già corrisposti;

2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione.

3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’11 maggio 2012, ad ore di rito.

4) Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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