T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 1819

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente Sig. B.S., cittadino del Bangladesh, espone di aver presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare di cui al decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, in favore della Sig.ra S.A., indicando, ai fini della cumulabilità ai propri redditi, anche i redditi del Sig. B.M., proprio nipote (in quanto figlio del fratello Sig. B.K.: cfr. i certificati di stato famiglia rilasciati dalle autorità del Bangladesh di cui ai docc. 7 e 8 allegati al ricorso), comproprietario dell’immobile in cui abitano assieme da più di due anni (cfr. i certificati storici di residenza di cui ai docc. 10 e 11 allegati al ricorso e l’atto di compravendita e il contratto di mutuo di cui ai docc. 12 e 13).

Lo sportello unico per l’immigrazione di Venezia con provvedimento del 28 dicembre 2010 ha respinto l’istanza affermando che i redditi non possono essere cumulati in quanto il nipote, nonostante sia convivente nella stessa abitazione, non fa parte della stessa famiglia anagrafica non risultando iscritto nello stato famiglia.

Tale provvedimento è impugnato con ricorso notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia l’8 marzo 2011 per la censura di violazione dell’art. 1 ter, comma 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, violazione della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 8456 del 23 dicembre 2009, insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, con la quale in sostanza lamenta l’errata applicazione della nozione di famiglia anagrafica.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione cui il ricorso è stato ritualmente notificato.

Con ordinanza n. 303 del 7 aprile 2011 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’art. 1 ter, comma 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che la dichiarazione di emersione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’attestazione del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.

Nell’ordinamento manca una definizione generale di "nucleo familiare" che viene in rilievo, generalmente, a fini fiscali e secondo i criteri e le definizioni previste dalle singole leggi di settore (cfr. Tar Veneto, Sez. I, 27 agosto 2007, n. 2786; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 luglio 1994, n. 770).

L’utilizzo della locuzione ha pertanto indotto il Ministero dell’Interno ad intervenire per integrare il contenuto precettivo della norma con la circolare prot. n. 8456 del 23 dicembre 2009, la quale, in via estensiva, ha precisato che deve ritenersi consentito il cumulo dei redditi tenendo conto di quelli della "famiglia anagrafica" definita dall’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Per tale norma è famiglia, agli effetti anagrafici, "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

Il ricorrente e il nipote, che sono parenti e coabitano nello stesso appartamento (del quale sono peraltro anche comproprietari) rientrano pienamente nella definizione dell’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, che è la condizione prevista dalla circolare per ottenere il riconoscimento del cumulo dei redditi necessari ai fini della dichiarazione di emersione.

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo perché si è immmotivatamente discostato dalla circolare, ha trascurato la definizione legislativa di famiglia anagrafica, ed ha erroneamente affermato che il ricorrente ed il nipote non sarebbero iscritti nel certificato di stato famiglia, quando invece i medesimi risultano iscritti (cfr. il certificato di stato famiglia di cui al doc. 9 allegato al ricorso) rispettivamente dal 18 dicembre 2007 e dal 12 dicembre 2007, ovvero da quasi due anni al momento della presentazione della dichiarazione di emersione (cfr. i certificati storici di residenza di cui ai docc. 10 e 11 allegati al ricorso).

In definitiva pertanto il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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