Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 09-11-2011, n. 40653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento 1/2/11 il Tribunale di Roma, su rinvio della Cassazione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto dalla New Logan ltd e dalla Ander Partecipazioni spa avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale che autorizzava la vendita del complesso immobiliare di proprietà della ITP spa (sottoposto a sequestro preventivo) in favore del consorzio Socratis.

Le censure riguardavano: 1) la necessità stessa di alienare il bene sequestrato; 2) la congruità, per difetto, del prezzo di vendita (28.000 Euro).

Il Tribunale, premessa in via generale la legittimità di addivenire, in caso di necessità (come il pericolo di distruzione, modifica o depauperamento del bene in sequestro), ad un atto di straordinaria amministrazione come la vendita del bene medesimo, osservava in concreto come tale necessità derivasse dalla mancato rispetto, da parte della ITP, dell’impegno (assunto il 30/6/06 con la venditrice 3M spa, già in difficoltà economica) di realizzare un programma di ristrutturazione aziendale che tra l’altro conservasse per almeno cinque anni 198 posti di lavoro. Quanto al valore stimato, esso (peraltro collimante con l’esito di altra perizia disposta in sede civile) era quello attendibilmente indicato dai CT nominati dai custodi in base all’attuale destinazione urbanistica dell’area (zona D1, per l’insediamento di attività industriali), laddove le precedenti stime (123.000 e 93.000 Euro) risentivano della favorevole valutazione prognostica di un’astratta "suscettività edificatoria" dell’area che, pur non essendosi ancora attuata, era apprezzabile come tale dal mercato.

Ricorreva per cassazione la difesa delle due società e di D. R.. Premessa la vicenda processuale (i ricorrenti avevano denunziato P.A. per l’appropriazione indebita delle azioni ITP – società proprietaria, tra l’altro, del terreno in oggetto – da lui detenute fiduciariamente; i beni erano stati sequestrati ed in seguito il custode era stato autorizzato ad alienare il terreno di proprietà dell’ITP; il provvedimento del Gip era stato reiteratamente impugnato e da ultimo annullato dalla Corte di Cassazione, con rinvio al Tribunale in ordine alla necessità dell’alienazione e alla congruità del prezzo), i ricorrenti deducevano: 1) violazione di legge processuale per il mancato avviso ad uno dei due difensori del D. (nullità tempestivamente eccepita dal difensore presente) dell’anticipazione di una delle udienze di discussione (dal 16/2/11 al 28/12/10); 2) vizio di motivazione sia sulla necessità dell’alienazione (la principale porzione dell’immobile era già stata ceduta alla FB Holding spa, che peraltro il P. aveva dichiarato essere a lui riconducibile; in ogni caso, dopo la detta cessione, che secondo il custode aveva comportato la riassunzione del personale, era venuta meno la necessità di ulteriori alienazioni; la stessa censurata anticipazione di udienza era dipesa dalla pretesa urgenza di cedere un’altra porzione ad una inattiva DAR srl) sia sulla congruità del prezzo (inopportunamente stimato dal fratello del custode), inopinatamente (contro ogni interesse del cedente) valutato al ribasso (con richiamo a perizia disposta in una causa civile, davanti al Tribunale di Santa Maria C.V. tra la 3M spa e la IPT spa, che sostanzialmente vedeva ancora la partecipazione del custode come rappresentante di una delle parti). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Ricorreva altresì la difesa di P.A..

Erano enunciate alcune premesse su: 1) la proprietà del P. delle quote ITP almeno sino al 2/1/07; 2) l’inesistenza del concorso attribuito al P. nei reati imputati al D. e ai suoi assunti complici; 3) la gestione del patrimonio immobiliare della ITP; 4) la documentata proprietà del P. delle quote ITP (almeno sino al 2/1/07) nel corso del giudizio penale dibattimentale n. 1102/10; 5) la carenza di legittimazione processuale della New Logan ltd e della Ander Partecipazioni spa perchè sottoposte a sequestro penale 11/5/09; 6) la decisione della Cassazione sull’impugnazione del provvedimento Gip 18/11/09; 7) la prosecuzione dell’incidente di esecuzione senza il contraddittorio nei confronti del P.; 8) l’erroneità dell’ordinanza 1/2/11. Tanto premesso in narrativa, concludeva anch’essa per l’annullamento della detta ordinanza.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. riteneva fondata la preliminare censura dei ricorrenti D. e P. in ordine alle omissioni dei rispettivi avvisi per l’udienza del 28/12/10;

manifestamente infondata, invece, e quindi inammissibile, l’analoga censura delle due società ricorrenti con il D., "altre parti private" nel processo penale e quindi aventi diritto a un solo difensore; altresì inammissibili le loro censure nel merito per vizio di motivazione, in tema di sequestro essendo legittime, in sede di giudizio per cassazione, solo le censure per violazione di legge.

Concludeva in conformità.

I preliminari rilievi delle parti (motivo n. 1 per il D. e le due società; motivo n. 7 per il P.) sulle carenze degli avvisi per l’udienza dell’1/2/11 sono fondati: risulta omesso l’avviso al secondo difensore del D., avv. Krogh, e totalmente omesso l’avviso al P. e al suo difensore, avv. Traldi.

Il vizio ( art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) inficia il provvedimento nel suo insieme (anche nei confronti delle altre parti) e, previo il suo annullamento, determina la necessità di un nuovo esame dell’oggetto di causa nel contraddittorio di tutti gli interessati.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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