T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 1817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino cinese, espone che in data 28 luglio 2009, la Questura di Venezia gli ha comunicato l’avvio di un procedimento volto a revocargli il permesso di soggiorno per lavoro autonomo per aver impiegato un lavoratore privo di permesso di soggiorno, e che il procedimento è stato in seguito archiviato alla luce delle osservazioni formulate dall’interessato.

Con provvedimento del 13 settembre 2010, il Questore ha invece respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo il ricorrente una persona socialmente pericolosa, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, oltre che per il fatto già precedentemente contestato, concernente l’impiego di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, anche perché in data 21 ottobre 2009, è risultato impiegare nel proprio laboratorio due cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno, ma non assunti regolarmente, mentre un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno tentava di eludere i controlli.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure.

I) violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, per mancanza di pericolosità sociale;

II) violazione dell’art. 3, comma 3, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, per la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta;

III) violazione dell’art. 13 comma 2, lett. c) per difetto dei presupposti per l’espulsione per pericolosità sociale;

IV) difetto di motivazione e di istruttoria per mancanza di condanne automaticamente ostative e di condotte denotanti pericolosità sociale.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 157 del 10 febbraio 2011, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le censure di difetto di istruttoria e di motivazione.

Infatti il ricorrente non ha riportato condanne automaticamente ostative, è destinatario di due sanzioni amministrative pecuniarie per impiego di lavoratori non in regola con la normativa sul lavoro, ed ha in corso un procedimento penale per l’impiego di un lavoratore privo di permesso di soggiorno.

E’ vero che il giudizio di pericolosità sociale si fonda su margini di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge e può prescindere dall’esistenza di condanne penali, potendo basarsi su elementi indiziari.

Non può tuttavia omettere di evidenziare gli elementi ritenuti significativi a rivelare un’apprezzabile probabilità di commissione di reati che siano tali da indurre ad un giudizio prognostico sulla futura condotta negativa del soggetto in ordine alla sua appartenenza alle categorie contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di coloro abitualmente dediti a traffici delittuosi, o che per la condotta ed il tenore di vita possano ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, o che per il loro comportamento possano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendano o mettano in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Nel contesto fattuale descritto nella motivazione del provvedimento impugnato, come dedotto, mancano riferimenti alla concreta ed attuale pericolosità e un esame globale dell’intera personalità del soggetto, cosicché le condotte contestate, che isolatamente considerate non può escludersi che abbiano un carattere episodico, non rendono in realtà comprensibili le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto rientrare nelle menzionate categorie dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

In definitiva pertanto, con assorbimento delle altre censure, il ricorso deve essere accolto

Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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