Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 09-11-2011, n. 40652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento 22/12/10 il Tribunale di Roma autorizzava i custodi giudiziali e liquidatori della ITP spa a cedere (implicitamente disponendone il dissequestro) la porzione immobiliare distinta in catasto terreni del comune di San Marco Evangelista (ed al catasto urbano del comune di Caserta) al foglio 2, particella 5157, alla D.A.R. Spa con sede in (OMISSIS).

Nella loro richiesta (cui l’autorizzazione era apposta in calce) i custodi liquidatori rappresentavano come la particella in questione derivasse dal frazionamento della particella catastale 5146, compresa nel sequestro preventivo delle quote sociali e del relativo complesso immobiliare della ITP spa operato dal Gip del Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento penale contro D.R. più altri ed oggetto del già autorizzato preliminare di vendita con la Socratis srl (Società Consortile Rilancio Aree Industriali e Servizi). Detta particella, di 9.010 mq, era destinata, per il prezzo di 630.000 Euro, alla consorziata D.A.R. spa (operante nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli per l’industria dolciaria) per la realizzazione di un nuovo opificio industriale.

Ricorreva per cassazione la difesa di P.A., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Diffusamente premessa la vicenda giudiziaria (secondo le ragioni del P. medesimo, coindagato) in cui si inseriva il sequestro dei beni in oggetto, il ricorrente lamentava: 1) che il provvedimento fosse stato emesso nonostante la carenza di legittimazione processuale della New Logan ltd., della Hander s.a. e della Ander Partecipazioni spa, l’estromissione per contro del P. e l’implicita attribuzione della proprietà dei beni sequestrati alle tre dette società in aperto contrasto con le risultanze processuali;

2) che il provvedimento medesimo non avesse per nulla motivato sull’opportunità dell’ulteriore vendita e la congruità del prezzo, non avesse neppure menzionato la sentenza 13/5/10 della Corte di Cassazione che aveva annullato l’originaria ordinanza autorizzati va 18/11/09 del Gip del Tribunale di Roma, avesse omesso di motivare in ordine all’onere di reinserimento di centonovantotto dipendenti ITP finora eluso dai custodi, avesse omesso di motivare in ordine alla scelta del custode di nominare come perito il proprio fratello con il quale divideva lo studio. Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. rilevava che il provvedimento impugnato si limitava ad autorizzare il subentro di una società consorziata nell’acquisto (nell’intero già autorizzato in favore del consorzio) di una minima particella del bene sequestrato e chiedeva pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Come correttamente rilevato dal PG, il provvedimento oggetto del presente ricorso è mera conseguenza e specificazione di una vendita già autorizzata nel suo complesso e il ricorrente non deduce vizi ad esso specifici (se non un preteso vizio di motivazione, laddove essa risulta dall’espresso richiamo – il "visto" – alla puntuale narrazione dei fatti contenuta nell’istanza dei custodi), ma contesta nella sua interezza la legittimità della procedura e la fondatezza della decisioni in essa assunte.

Per un verso, pertanto, le doglianze sono estranee allo specifico oggetto del ricorso e per altro verso censurano profili procedurali e sostanziali pregressi, che si presumono eventualmente eccepiti e risolti in sede propria.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *