T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 1816 Diritto straniero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In favore del ricorrente N.A., cittadino del Marocco, il Sig. A.M. ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui al decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

Lo Sportello unico per l’immigrazione di Rovigo ha respinto l’istanza per l’esistenza, a carico del lavoratore, di una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il provvedimento è impugnato contestando, sotto diversi profili, il carattere ostativo di tale condanna.

Con ordinanza n. 339 del 26 maggio 2010, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 10 maggio 2011, n. 8, condivisa dal Collegio, ha affermato che è illegittimo e va annullato il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009, che abbia rigettato l’istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario condannato per il delitto di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Infatti tale reato, a seguito della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 24 dicembre 2010, ed è ormai direttamente applicabile agli Stati membri, è da ritenere abolito (cfr. sul punto la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU).

Poiché le disposizioni espunte dall’ordinamento per effetto della diretta applicabilità di norme comunitarie non possono più essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti, come quello all’esame, ancora sub iudice, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *