Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 09-11-2011, n. 40673

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava la sussistenza delle condizioni favorevoli alla estradizione richiesta dal Governo di Macedonia nei confronti di D.T. per il suo perseguimento penale per i reati di associazione per delinquere, di danneggiamento e di accesso abusivo a sistemi informatici.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore del D., denunciando la violazione del diritto, garantito dall’art. 111 Cost., alla informazione circa il fatto contestato, in quanto la documentazione trasmessa a sostegno della domanda estradizionale risulterebbe al riguardo generica.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Come ha rilevato la Corte di merito, i fatti per i quali il D. è stato richiesto in estradizione sono stati compiutamente descritti nella documentazione trasmessa a corredo della domanda estradizionale.

La sufficienza di tale descrizione va valutata in considerazione della funzione delle informazioni che devono essere fornite dallo Stato richiedente, che è quella di consentire la verifica della sussistenza delle condizioni di legalità dell’arresto e dell’estradizione e non certo, come sostiene il ricorrente, quella di porre l’estradando in condizione di contestare nel merito la fondatezza delle accuse rivoltegli dalle autorità giudiziarie procedenti.

Come ha più volte affermato la Corte Europea dei diritti dell’uomo, la garanzia prevista dall’art. 5, par. 1, lett. c), C.e.d.u. (diritto della persona arrestata di essere informata senza ritardo delle ragioni della privazione della libertà) si applica, mutatis mutandis, anche all’arresto in vista dell’estradizione, ma deve essere rapportata alla natura del procedimento estradizionale, nel quale non viene in considerazione la fondatezza di un’accusa criminale (cfr. Corte e.d.u., 12/05/2010, Khodzhayev c. Russia, p. 115; 05/07/1984, K. c. Belgio). Pertanto, secondo la Corte Europea, non è necessario fornire all’estradando tutte le informazioni concernenti il procedimento penale pendente contro di lui nello Stato richiedente, incluse le basi fattuali delle imputazioni, essendo sufficiente comunicargli che la ragione del suo arresto è l’essere ricercato, perchè sospettato di un reato (Corte e.d.u., 08/02/2005, Bordovskiy c. Russia, p. 57-59).

A ciò deve aggiungersi che, in relazione alla Convenzione di estradizione Europea, non spetta allo Stato richiesto di verificare autonomamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui valutazione è riservata alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, dovendo soltanto accertare che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione (Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Pallasà Perez, Rv. 238089).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha accertato che, dall’esposizione dei fatti contenuta nell’atto di accusa trasmesso dallo Stato macedone, si desumevano gli indizi di colpevolezza gravanti sull’estradando, nella specie costituiti dai prelievi effettuati personalmente da quest’ultimo presso un istituto bancario di Skopje, dopo essere entrato con una falsa carta di credito nel sistema informatico, nel medesimo periodo e con le stesse modalità degli altri presunti componenti dell’organizzazione criminale).

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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