Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-05-2012, n. 7431 Regolamento delle spese condanna del soccombente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

V.A., in proprio e nella qualità di amministratore della s.r.l. C.D.C. Centro Diagnostico Casertano, proponeva ricorso al Tribunale di Milano del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152 esponendo di essere stato oggetto di un "furto di identità" finalizzato a far ottenere un finanziamento, da parte della Banque PSA Finance e in danno della s.r.l. C.D.C., per l’acquisto di una autovettura presso la concessionaria Peugeot "Contauto Due" di (OMISSIS). Chiedeva, anche in via cautelare, la cessazione del trattamento abusivo di dati acquisiti senza autorizzazione e la loro distruzione con condanna al risarcimento dei danni materiali, morali ed esistenziali e la pubblicazione della sentenza.

Si costituiva la BANQUE PSA deducendo di essere stata anche essa vittima della truffa e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Contauto Due s.r.l. che, a sua volta, chiedeva di poter chiamare in causa Unicredit Banca di Roma che aveva autorizzato e pagato i RID di rimborso dei 12 ratei di finanziamento e M. P. cui l’autovettura era stata rivenduta pochi giorni dopo l’acquisto a nome del V.. Eccepiva la litispendenza con altra causa promossa dagli stessi ricorrenti davanti alla sezione di Aversa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 601/2010, ha respinto ogni domanda proposta da C.D.C, s.r.l. nei confronti di Banque PSA Finance cui ha ordinato di eliminare dalle proprie banche dati ogni menzione di V.A. in relazione al finanziamento sopra menzionato con comunicazione alle banche esterne collegate. Ha rigettato ogni altra domanda proposta dal V. e compensato le spese tra Banque PSA e i ricorrenti. Ha respinto la domanda di manleva proposta da Banque PSA nei confronti di Contauto Due s.r.l. e condannato la prima al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Contauto liquidate in complessivi Euro 4.663,04.

Contro la sentenza del Tribunale di Milano ricorre per cassazione V.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di CDC Centro Diagnostico Casertano s.r.l. affidandosi a due articolati motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso Banque PSA Finance s.a., che propone a sua volta ricorso incidentale nei confronti del V. e della CDC, e la s.r.l. Contauto Due s.r.l..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 38 e 39 c.p.c. e D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 violazione dell’art. 91 c.p.c. e, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione. Il ricorrente ritiene che sia stata violata la competenza inderogabile e la litispendenza.

Il motivo è infondato. La Corte di appello ha messo correttamente in evidenza la diversità soggettiva e oggettiva della presente controversia rispetto a quella proposta dai ricorrenti nei confronti della Contauto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha avuto ad oggetto, come specifica lo stesso ricorrente, una diversa fattispecie di trattamento abusivo. Il Tribunale di Milano ha rilevato che nessuna domanda era stata proposta dai ricorrenti nei confronti di Contauto e non ha pronunciato su alcuna domanda proposta da Contauto come conseguenza della affermata autonomia dei due giudizi che ha portato al rigetto dell’eccezione di litispendenza.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 8 C.B.D.U. e dell’art. 6 del trattato C.E. in relazione all’art. 117 Cost., la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, 4, 11, 15 e 23 degli artt. 6, 7 e 23 della direttiva 95/46/CE, degli artt. 2, 3 e 117 Cost., degli artt. 2043 e 2050 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi.

Il ricorrente contesta il rigetto della domanda risarcitoria ribadendo che il trattamento dei dati da parte di Banque Psa Finance ha violato le norme citate della direttiva 95/46/CE e del D.Lgs. n. 196 del 2003 e che da tale trattamento discende l’obbligo di risarcire i danni in assenza di prova liberatoria circa l’imputabilità degli stessi al soggetto che ha compiuto il trattamento abusivo dei dati.

Il motivo è infondato. Il Tribunale di Milano ha accertato che l’utilizzazione dei dati personali da parte di Banque Psa Finance è avvenuta in buona fede, a causa del comportamento fraudolento del soggetto autore della truffa, comportamento che ha tratto in inganno tutte le parti di questa controversia facendo credere che fosse intenzione del V. acquistare una autovettura presso Contauto srl e pagarne il prezzo ottenendo un finanziamento rateale presso la Banque Psa Finance. Tale utilizzazione, da parte di Banque Psa Finance, è cessata non appena essa è stata messa in condizione di apprendere la falsità dell’imputazione al V. e alla CDC dell’operazione. La Corte di appello ha motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che l’utilizzazione dei dati personali non abbia procurato alcun danno di natura patrimoniale e non patrimoniale ai ricorrenti. La trasmissione del numero di conto corrente intestato alla CDC e la trasmissione del nominativo del V. come fruitore del finanziamento dell’operazione non ha portato alcuna conseguenza dannosa sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale. Nè può ritenersi il temporaneo trattamento dei dati come produttivo dell’addebito delle rate del finanziamento da parte di Unicredit perchè si tratta di una conseguenza ascrivibile al comportamento fraudolento dell’autore della truffa che ha tratto in inganno la ditta venditrice rendendola promotrice di una serie di comportamenti negoziali di cui la Banque PSA non può considerarsi responsabile in quanto ha esercitato in buona fede un ruolo meramente esecutivo. Tali ragioni addotte dalla Corte di appello appaiono esaustive al fine di motivare la decisione adottata e congrue da un punto di vista logico perchè esplicative dell’assenza di nesso causale.

Pertanto il ricorso principale va rigettato.

Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La società ricorrente incidentale rileva che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore ove la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore, a nulla rilevando che questi non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del chiamato in causa. Nella specie, rileva ancora la Banque PSA Finance s.a. di essere stata costretta a chiamare in causa la Contauto due s.r.l. per essere da lei manlevata, atteso che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in relazione alla domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti che è stata respinta.

Il motivo è fondato. Va rilevato infatti come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel ritenere che – attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora 1’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. civ. sez 3 n. 12301 del 2005).

Il motivo va pertanto accolto con addebito al ricorrente delle spese della società chiamata in causa nella misura già indicata dal giudice del merito.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La società ricorrente incidentale lamenta l’avvenuta compensazione delle spese di lite nonostante il rigetto di ogni domanda proposta da CDC s.r.l. nei suoi confronti, e nonostante l’assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Il motivo è infondato in quanto il Tribunale oltre a respingere le domande risarcitorie del V. e della CDC ha emesso ordine di eliminazione dalla banca dati della Banque Fsa Finance di ogni menzione del ricorrente V.A. in relazione al finanziamento di cui è causa, con comunicazione alle banche dati esterne collegate, per altre verso le ragioni addotte dal Tribunale circa il comportamento di Banque Psa Finance appaiono idonee a giustificare il provvedimento di compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, per quanto di ragione, e, decidendo nel merito, condanna V.A. e CDC Centro diagnostico Campano s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio davanti al Tribunale di Milano, in favore di Contauto due s.r.l., liquidate in Euro 4.663 oltre oneri di legge.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore di Banque PSA e Contauto due s.r.l. che liquida, per ciascuna, in Euro 3.200 di cui 3.000 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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