Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-05-2012, n. 7428 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 13 maggio 1995, il Tribunale di Lecce rigettò l’opposizione proposta da B.A. avverso la sentenza emessa il 19 marzo 1988, con cui era stato dichiarato il fallimento della Brulon S.n.c. di Ruggero Donato & C. e dei soci illimitatamente responsabili, ivi compreso il B..

1.1. – L’appello di quest’ultimo fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza del 2 maggio 2001. in quanto proposto dopo la scadenza del termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata a mani proprie del procuratore costituito presso il domicilio eletto.

2. – Avverso la sentenza di appello il B. propose impugnazione per revocazione, assumendo di non aver potuto proporre tempestivamente il gravame per caso fortuito o causa di forza maggiore, essendo venuto a conoscenza solo successivamente di una lettera raccomandata con cui il procuratore costituito nel giudizio di opposizione aveva comunicato al curatore del fallimento l’avvenuta notifica della sentenza di primo grado, indicando erroneamente in trenta giorni il termine per l’impugnazione.

2.1. – Con sentenza del 4 aprile 2005. la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione, ritenendo non decisivo il documento prodotto, in quanto la circostanza che l’appellante non fosse stato informato della notifica della sentenza di primo grado dal proprio difensore o dal curatore del fallimento non avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa, decorrendo il termine per l’impugnazione dalla notifica della sentenza al procuratore costituito, e risultando a tal fine irrilevante la conoscenza personale ad opera della parte, che concerne esclusivamente il rapporto interno con il difensore.

3. – Avverso la predetta sentenza il B. propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria.

Il curatore del fallimento resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con sentenza del 13 maggio 1995, il Tribunale di Lecce rigettò l’opposizione proposta da B.A. avverso la sentenza emessa il 19 marzo 1988, con cui era stato dichiarato il fallimento della Brulon S.n.c. di Ruggero Donato & C. e dei soci illimitatamente responsabili, ivi compreso il B..

1.1. – L’appello di quest’ultimo fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza del 2 maggio 2001. in quanto proposto dopo la scadenza del termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata a mani proprie del procuratore costituito presso il domicilio eletto.

2. – Avverso la sentenza di appello il B. propose impugnazione per revocazione, assumendo di non aver potuto proporre tempestivamente il gravame per caso fortuito o causa di forza maggiore, essendo venuto a conoscenza solo successivamente di una lettera raccomandata con cui il procuratore costituito nel giudizio di opposizione aveva comunicato al curatore del fallimento l’avvenuta notifica della sentenza di primo grado, indicando erroneamente in trenta giorni il termine per l’impugnazione.

2.1. – Con sentenza del 4 aprile 2005. la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione, ritenendo non decisivo il documento prodotto, in quanto la circostanza che l’appellante non fosse stato informato della notifica della sentenza di primo grado dal proprio difensore o dal curatore del fallimento non avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa, decorrendo il termine per l’impugnazione dalla notifica della sentenza al procuratore costituito, e risultando a tal fine irrilevante la conoscenza personale ad opera della parte, che concerne esclusivamente il rapporto interno con il difensore.

3. – Avverso la predetta sentenza il B. propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria.

Il curatore del fallimento resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna B. A. al pagamento in favore del curatore del fallimento della Brulon & C. S.n.c. e dei singoli soci delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, ivi compresi Euro 2.500,00 per onorario ed Euro 200.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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