Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-12-2011, n. 6572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, l’odierno appellante ha agìto per l’ottemperanza della sentenza dello stesso T.A.R. n. 1466/09 (che aveva annullato il provvedimento del Segretario Generale dell’I.N.R.C.A. prot. n. 61/93 Ris. in data 11 agosto 1993, di reiezione dell’istanza di révoca della sospensione cautelare dal servizio irrogata dall’Istituto nei suoi confronti mediante provvedimento comunicatogli in data 25 marzo 1993), in esecuzione della quale l’Istituto gli ha corrisposto differenze retributive, di cui il ricorrente contesta l’ammontare (ed in particolare il recupero dalla somma a tal titolo dovutagli di un credito di euro 6.586,24 asseritamente vantato dall’Amministrazione nei suoi riguardi) ed il mancato calcolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal T.A.R. (fondata sulla tesi che il credito vantato dall’Amministrazione era già stato oggetto di un formale provvedimento di recupero in data 27 novembre 1993, i cui effetti sarebbero rimasti sospesi fino all’ésito del ricorso poi definito con la sentenza ottemperanda proprio a séguito di specifica richiesta del ricorrente) egli ha proposto appello, lamentando, con due motivi di impugnazione, la intervenuta prescrizione dell’azione redibitoria eccepita in compensazione parziale dall’Istituto e l’inopponibilità di poste creditorie non accertate in sede giudiziale rispetto al giudicato.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata, deducendo l’infondatezza in fatto ed in diritto dell’appello.

La causa, già chiamata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2011 (alla quale veniva indicata al difensore di parte appellante presente la sussistenza di questioni di irricevibilità dell’appello, rilevate d’ufficio, con conseguente rinvio della trattazione su richiesta della parte), è stata nuovamente chiamata alla camera di consiglio dell’11 novembre 2011, alla quale, segnalata nuovamente alle parti presenti tale questione, la stessa è stata alfine trattenuta in decisione.

2. – L’appello è irricevibile.

Dispone l’art. 94 c.p.a. che "nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’ articolo 45…".

Il dimezzamento di detto tèrmine, previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, comma 3, c.p.a., comporta che in tali giudizi (così come per tutti gli altri procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, con esclusione di quelli cautelari) il termine, entro il quale, ai sensi dell’art. 94 cit., dev’essere effettuato il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adìto, è di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Orbene, nel caso di specie, la notificazione del ricorso, ordinariamente operata tramite l’ufficiale giudiziario, si è perfezionata nei confronti del destinatario in data 25 marzo 2011, mentre il deposito del ricorso è avvenuto solo il 22 aprile 2011, ossia oltre il veduto termine di decadenza di quindici giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 94 e 87 citt.; donde la palese intempestività del deposito medesimo, che dà luogo alla non valida instaurazione del rapporto processuale e pertanto alla irricevibilità del ricorso (art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.).

Va osservato, infine, che l’irricevibilità prevista dall’art. 35 cit. può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto ("a pena di decadenza": art. 94 c.p.a.).

Conseguentemente dev’essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso.

Costituendo tale statuizione in rito comunque un’ipotesi di soccombenza, l’ònere delle spese processuali del presente grado va, come di règola, posto a càrico dell’appellante, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellato, nella misura di Euro 3.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *