Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-12-2011, n. 6566

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con atto notificato il 29 novembre 2011, la C. (già Istituto di Vigilanza Privata L. N. L. s.r.l.) e L. L. s.p.a. hanno impugnato la sentenza n. 12674 del 24 marzo 2010 depositata il 7 giugno 2010, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione I ha respinto il ricorso, spese compensate, proposto avverso gli atti della gara indetta dall’A.O.R.N.A. Cardarelli di Napoli con bando pubblicato sulla G.U.C.E. S142 del 24 luglio 2008, per l’affidamento del servizio di vigilanza e piantonamento delle proprie strutture, di durata quinquennale, per un importo presunto annuo di Euro 3.244.696,84 oltre i.v.a. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, fino all’aggiudicazione definitiva a favore della S. S. S. s.r.l.

1.2. In particolare L. N. L. s.r.l. deduceva l’illegittimità:del bando di gara e del relativo disciplinare nella parte in cui era stata richiesta la produzione, in allegato all’offerta di ciascun concorrente, di una dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 " che attesti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.l."; dell’ammissione alla gara della S. Service, che non avrebbe dichiarato l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato’articolo 38 per tutti gli amministratori cessati nell’ultimo triennio e la dichiarazione sarebbe comunque da ritenersi incompleta e falsa avendo omesso l’indicazione di decreto penale di condanna per reato "grave" a carico di amministratore cessato; della richiesta della Commissione, in violazione della par condicio, volta all’integrazione di tale dichiarazione.

Soggiungeva che le dichiarazioni sostitutive rese dalla S. mancavano sia dell’espresso riferimento alla consapevolezza delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 sia dell’assicurazione che il personale già impiegato sarebbe stato assunto alle stesse condizioni e posizioni economiche e normative.

1.3. Parte appellante, ribadendo la richiesta di subentro nell’aggiudicazione definitiva, con il conseguente risarcimento dei danni, ripropone in questa sede sostanzialmente i motivi già addotti in primo grado, illustrando ampiamente gli stessi e addebitando al T.A.R. vari errores in iudicando.

Con memoria depositata il 12 ottobre 2011 la C. ha replicato ai rilievi svolti dalle controparti rinnovando la richiesta di accoglimento dell’appello.

2. La controinteressata S. S. S. si è costituita con memoria depositata il 21 dicembre 2010 e con successive memorie depositate il 28 gennaio e il 12 ottobre 2011 ha contrastato puntualmente i motivi dell’appello,di cui ha chiesto il rigetto.

3. L’A.S.L., costituitasi con atto in data 12 gennaio 2011, con memoria depositata il 20 gennaio 2011 ha ribadito la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

4. La Sezione V, nella camera del consiglio dell’1 febbraio 2011, relatore il consigliere Scola, ha rinviato all’esame di merito la causa che, all’udienza pubblica del 28 ottobre 2011 di questa Sezione, relatore il consigliere Stelo, presenti i legali di parte appellante e della contro interessata, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art.60 c.p.a..

5. Ciò premesso il fatto, l’appello è infondato, condividendo le estese e puntuali argomentazioni già svolte dal T.A.R., alle quali si fa richiamo.

Infatti la sentenza del T.A.R., nel dichiarare inammissibile per carenza di interesse la censura di illegittimità del bando e del disciplinare in quanto atti non effettivamente lesivi, ha esaminato approfonditamente e puntualmente e quindi confutato i singoli motivi del ricorso in primo grado, improntati in particolare sulla natura e sui contenuti, sulla completezza e verità nonché sulla interpretazione delle varie dichiarazioni fornite anche in momento successivo dalla S. Service.

La Commissione invero ha ritenuto sufficienti ed idonee, con riguardo alla gara in questione, la documentazione e le dichiarazioni presentate nonché le chiarificazioni prodotte fornendo anche l’interpretazione delle norme via via richiamate anche alla luce del principio della tassatività delle cause di esclusione.

Non ricorrono quindi i lamentati errores in iudicando, posto che le argomentazioni svolte dai giudici di primo grado risultano esaustive ed adeguatamente motivate e quindi non abbisognano di alcuna integrazione.

6. Ne consegue che l’appello è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo, non essendovi ragione per disporre diversamente, visto che le censure della parte appellante avevano già ricevuto adeguate risposte dalla sentenza di primo grado..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del presente grado, liquidate in Euro 2000,00 (duemila), oltre agli accessori di legge, a favore di ognuna delle controparti costituite (Azienda Ospedaliera Cardarelli – S. S. S. s.r.l.)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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