Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 10-11-2011, n. 40999 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, respingeva l’istanza avanzata da R.S., volta al riconoscimento della liberazione anticipata in relazione alla detenzione sofferta dall’11.1.2010 all’11.7.2010.

Osservava, a ragione, che doveva considerasi ostativo il contenuto di un rapporto disciplinare, che riferiva di infrazione alle regole carcerarie costituita dalla partecipazione ad una "protesta pacifica". Non rilevava la circostanza che la sanzione non fosse stata applicata, nè che il rapporto fosse stato considerato viziato da nullità per omessa contestazione, ben potendo il Giudice di sorveglianza autonomamente valutare il fatto sicuramente accaduto, indipendentemente dalle determinazioni dei responsabili dell’istituto. E neppure rilevavano le motivazioni poste a fondamento della protesta, la manifestazione collettiva di protesta essendo indice di una "non accettabile", in ambito penitenziario, "dimostrazione di forza delle parti in causa nei confronti dell’altra". 2. Ha proposto ricorso il condannato personalmente, e chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.

Osserva che non potevano i giudici di sorveglianza fondare le proprie decisioni su di un proprio, arbitrario, "libero convincimento" in ordine alla rimproverabilita del detenuto per il comportamento da lui adottato, in contrasto con le valutazioni della stessa Direzione carceraria.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto che era in suo potere valutare il comportamento tenuto dal detenuto in carcere a prescindere dalle determinazioni assunte dall’amministrazione penitenziaria e dall’esito del procedimento disciplinare (viziato da difetto di contestazione e sospeso in autotutela).

Ma la valutazione, così come compiuta, è censurabile.

2. La condotta addebitata al ricorrente come violazione delle regole d’istituto consisteva, a quanto riferisce lo stesso provvedimento impugnato, in una "manifestazione pacifica". Di essa non sono descritte nè le forme nè i contenuti, e neppure le motivazioni.

2.1. Nulla consente per conseguenza di attribuire a tale manifestazione quei caratteri di "ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle istituzioni", tipici delle manifestazioni che, seppure non apertamente violente possono ritenersi comunque pericolose o sediziose, perchè idonee in concreto a scuotere e porre in pericolo la sicurezza o l’ordine interno o esterno all’istituto.

E’ dunque intimamente contraddittoria, e comunque priva di reale giustificazione, l’asserzione che si trattava di una manifestazione "di forza", in quanto tale e perciò solo, non consentita.

2.2. E’, inoltre, fondata su presupposti evidentemente erronei l’affermazione che le ragioni di tale manifestazione pacifica non potevano avere alcun rilievo, atteso lo stato di recluso.

Il Tribunale di sorveglianza sembra in tal modo dimenticare che persino fatti costituenti reato possono essere scriminati dall’esercizio di un diritto e che neppure lo stato di detenzione può comportare la compressione ulteriore, senza ragione, di diritti fondamentali quali – a mero esempio – il diritto alla salute, il diritto a condizioni basilari di dignità, il diritto alla civile manifestazione del pensiero.

E rientrano appunto nell’esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero quelle manifestazioni di malcontento, ovvero quelle forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto pacificamente espresse e prive di carica destabilizzante o di rivolta, sono inidonee a determinare un qualsivoglia pericolo dell’ordinamento e della disciplina imposta, in particolari contesti, a determinate categorie di soggetti.

3. L’ordinanza impugnata deve per tali ragioni essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso perchè proceda a nuovo esame dando più coerente giustificazione della decisione che, attenendosi ai principi enunciati, intenderà assumere.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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