Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6563

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Premesso che i ricorrenti in primo grado, odierni appellati, hanno impugnato dinanzi al TAR Puglia -Lecce, per quanto di interesse, la deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2009, n. 217, di approvazione del piano faunistico venatorio regionale 20092014, emanata su proposta della Giunta regionale di cui alla delibera n. 1045 del 23.6.2009, limitatamente alla parte che riguarda la provincia di Brindisi ("recte", Lecce), e il presupposto piano faunistico venatorio della Provincia medesima approvato con delibera del Consiglio provinciale, esponendo di essere proprietari di aree site in zona agricola nel territorio del Comune di Galatina (LE), per complessivi 100 ettari circa, per le quali hanno stipulato contratti preliminari, con diverse opzioni, al fine di realizzarvi un impianto fotovoltaico con una società, e che con il piano faunistico 2009 – 2014, approvato con le deliberazioni sopra riportate, è stata istituita nel Comune predetto una nuova oasi di protezione in località "Masseria La Lama", per una estensione pari a 940 ettari, che ricomprenderebbe anche la suddetta area di proprietà dei ricorrenti;

che il TAR, con l’appellata sentenza n. 1570/11, ha accolto il ricorso giudicando fondata la censura formulata sub b) (v. pagine da 5 a 9 sent. cit.) sulla inosservanza delle garanzie procedimentali prescritte e, per l’effetto, ha annullato "in parte qua" i provvedimenti impugnati, entro i limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti;

che appella la Regione e che resistono i ricorrenti in primo grado;

2.considerato che l’appello è chiaramente infondato e va respinto;

che, anche a voler ritenere sussistenti i presupposti per derogare all’obbligo di comunicazione personale, nella specie l’Amministrazione non risulta avere osservato l’art. 10, comma 5, della l. reg. n. 27 del 1998, nella parte in cui prevede che "qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà (a comunicare la deliberazione del Consiglio provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare) a norma dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990, mediante: a) affissione all’Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle zone da vincolare; b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia della delibera di cui alla lettera a); c) affissione di apposito manifesto presso i Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali agricole";

che il TAR ha correttamente osservato come, nella prospettiva dell’applicabilità, al caso in esame, della deroga alla comunicazione personale di cui al citato art. 8, comma 3, della l. n. 241/90, non sia stata comprovata, dall’Amministrazione resistente, l’affissione dei manifesti di cui alla lettera c), adempimento, questo, espressamente previsto dalla legge;

che per superare la statuizione del TAR sul punto non appare sufficiente affermare che "venivano trasmessi (dalla Provincia al Comune) i manifesti murari per la loro affissione" (fine pag. 17 ricorso in appello), né comprovare l’avvenuta trasmissione dei manifesti medesimi (v. nota Provincia di Lecce 11.2.2008, in atti, protocollata in arrivo al Comune di Galatina il 22.2.2008, dalla lettura della quale si evince soltanto l’invio dei manifesti ma non anche l’avvenuto adempimento della prescrizione relativa all’affissione);

che, diversamente da quanto sostiene la difesa regionale, gli adempimenti di cui al citato art. 10, comma 5, sopra indicati alle lettere da a) a c) hanno natura cumulativa e non alternativa, essendo tutti indispensabili al fine di dare ai privati la possibilità di partecipare al procedimento di approvazione del piano proponendo opposizioni motivate;

che, quanto alla asserita superfluità dell’osservanza della disciplina sulla deroga all’obbligo di comunicazione personale, e ciò sul rilievo che la superficie dei terreni di proprietà dei ricorrenti, pari a 100 ha., non raggiunge il 40 % della superficie della intera oasi, pari a 940 ha., con la conseguenza che "le opposizioni dei ricorrenti, anche se inoltrate in termini, non avrebbero potuto influire" "sul contenuto del procedimento" e "sulla decisione finale assunta dalla Provincia e convalidata dalla Regione" (v. pag. 14 e 18 ric. app.), il Collegio, nel condividere quanto affermato dal TAR sul punto (v. pag. 8 sent.) osserva, in relazione a ciò che prevede l’art. 10 della l. reg. n. 27/98 ("Qualora nei…sessanta giorni (successivi alla comunicazione) sia presentata opposizione motivata… da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita"), che la circostanza che le aree di proprietà dei ricorrenti non coprono il 40 % della superficie della intera oasi di protezione appare priva di rilievo nel senso proposto dalla difesa regionale dato che l’elemento relativo alla consistenza della opposizione è valutabile non "ex ante" ma semmai "ex post", vale a dire dopo che tutti i proprietari abbiano avuto in modo diretto, oppure siano stati messi nella condizione di avere, una conoscenza adeguata della perimetrazione delle zone, con specifico riguardo alla possibilità concreta di far valere in sede procedimentale la "mancanza dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per inserire le predette aree all’interno della nuova oasi di protezione" (v. sent. TAR, pag. 9);

che, detto altrimenti, la possibilità che la suddetta percentuale del 40 % sia raggiunta dev’essere valutata senza tenere conto, "ex ante", delle situazioni dei singoli proprietari, ma dovendo considerare le proprietà degli stessi nel loro complesso, non potendosi escludere che nel caso in esame alle motivate opposizioni dei ricorrenti -appellati avrebbero potuto associarsi quelle di altri soggetti interessati in modo tale da conseguire il limite percentuale minimo previsto dalla legge;

che in conclusione l’appello va respinto ma che le peculiarità della vicenda suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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