Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 10-11-2011, n. 40996 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Genova, giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza avanzata da G.E., volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: (a) del Giudice dell’udienza preliminare in data 3.3.2008, irrev. il 9.10.2009, di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 600,00 Euro di multa per una rapina commessa il 15.7.2006; (b) del Tribunale in data 17.6.2009, irr. il 20.3.2010, di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per due rapine commesse il 10.7.2006.

Rideterminava per conseguenza la pena in complessivi due anni e due mesi di reclusione e 900,00 Euro di multa, prendendo a base la pena stabilita con la prima sentenza per la rapina del 15 luglio 2006, aumentandola di otto mesi per una delle due rapine oggetto della seconda sentenza e di ulteriori due mesi per la seconda rapina oggetto della medesima sentenza, così mantenendo invariato, si sottolineava, l’aumento di pena in questa calcolato per tale fatto.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato Basilio Foti, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunziando:

2.1. violazione dell’art. 168 cod. pen. e dell’art. 671 cod. proc. pen., comma 3, dal momento che il Tribunale aveva completamente omesso di pronunziarsi sulla sospensione condizionale della pena complessivamente calcolata, così implicitamente, ma immotivatamente, dandola per revocata, nonostante non sussistessero ragioni ostative all’estensione del beneficio alla intera pena;

2.2. vizi di motivazione in punto di determinazione della pena a titolo di continuazione, non essendosi esplicitata ragione alcuna a giustificazione della differente sanzione calcolata per i due fatti del 10 luglio, in realtà analoghi e simili quanto a disvalore.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato in relazione ad entrambi i profili denunziati.

2. Come si è anticipato in fatto, con la prima condanna (alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 600,00 Euro di multa) era stata riconosciuta al G. la sospensione condizionale della pena. Il Giudice dell’esecuzione, riconoscendo la continuazione tra il reato oggetto di tale condanna e quelli analoghi (due) oggetto della seconda, ha determinato per tali fatti un aumento della pena (ulteriori 10 mesi e 300 Euro di multa) che comportava un trattamento sanzionatorio complessivo comunque ancora al di sotto della soglia prevista dall’art. 163 cod. pen., comma 2, (tutti i fatti risultavano commessi dal G. quando era minorenne). Nulla si è detto e disposto, tuttavia, nel provvedimento impugnato a proposito della sospensione condizionale e delle ragioni per le quali il beneficio non veniva confermato. Nè risultano cause ostative che consentano di superare l’omissione sul rilievo dell’evidenza, in diritto, di cause di revoca.

E’ d’altronde principio consolidato che in caso di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell’esecuzione, l’unicità del disegno criminoso tra fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non può considerarsi automaticamente revocata, essendo invece compito del giudice di merito "valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perchè venuti meno i presupposti di legge" (v. da ultimo: Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Villari, Rv.

243819; nello stesso senso Sez. 1, n. 5579 del 15/01/2008, Zerilli, Rv. 238882).

3. E’ inoltre da rimarcare che, nel determinare la pena a titolo di continuazione, il provvedimento impugnato non fornisce alcuna giustificazione della (notevole) differenza nell’entità della pena stabilita per i due fatti-reato commessi il (OMISSIS), a quanto risulta del tutto analoghi.

Ora è vero che il Giudice dell’esecuzione è vincolato dal giudicato soltanto per quanto concerne l’individuazione del reato più grave e per la misura della pena stabilita per tale reato, ed è invece "libero … di rideterminare gli aumenti di pena per i reati ed. satelliti" (Sez. 1, n. 46905 del 10/11/2009, Rv. 245684, Castorina, e ivi citate). Tuttavia tale "libertà", espressione del potere discrezionale del giudice del merito nella determinazione della pena, in nessun caso può essere intesa alla stregua di arbitrio, se non altro perchè a presidio della necessità che la pena risponda a criteri di proporzionalità e adeguatezza sta l’art. 27 Cost. Di ogni sua valutazione in proposito il Giudice è tenuto dunque a dar conto con adeguata motivazione, che serve a dimostrare il rispetto di tali parametri.

4. L’ordinanza impugnata non può, in conclusione, che essere annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Genova, perchè proceda a nuovo esame colmando le lacune segnalate e attenendosi ai principi enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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