Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con ordinanza n. 2753/2010 il Tar per la Campania ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dalla D. C. L. E. s.r.l. per l’esecuzione (con nomina di un commissario ad acta) della sentenza n. 17387/2010 dello stesso Tar di accoglimento di un ricorso avverso il silenzio serbato dal comune di Quarto sulla richiesta di riconoscimento del debito derivante da lavori di somma urgenza svolti dalla impresa;

Rilevato che il giudice di primo grado ha fondato la pronuncia sull’assenza di una inerzia dell’amministrazione, che, dopo la diffida del 7.12.2009, aveva provveduto con nota del 19.10.2010;

Rilevato che l’appellante contesta tale pronuncia, deducendo la natura non provvedimentale della citata nota, l’obbligo per il comune di procedere al riconoscimento del debito e chiedendo in subordine la rimessione in termini per contestare l’atto del 19.10.2010;

Ritenuto di dover definire il giudizio con sentenza, tenuto conto della natura decisoria dell’impugnata ordinanza del Tar;

Ritenuto che il ricorso in appello è privo di fondamento, in quanto:

a) con sentenza n. 17387/2010 il Tar si era limitato a dichiarare l’obbligo per l’amministrazione di provvedere, senza accertare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio e non derivando, quindi, dalla pronuncia l’obbligo per l’amministrazione di riconoscere il debito;

b) la nota del 19.10.2010 ha chiaro valore provvedimentale, avendo l’amministrazione ritenuto che non potesse procedersi alla regolarizzazione del presunto credito richiesta dalla impresa, perché si tratterebbe di spese relative a funzioni non di competenza dell’ente;

c) l’adozione della citata nota ha concluso il procedimento, facendo cessare l’inerzia del Comune in ordine all’obbligo di provvedere accertato dal Tar, con conseguente conferma dell’inammissibilità dell’istanza presentata davanti al Tar;

d) non è ammissibile, in questa sede, valutare la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini (sotto forma di concessione dell’errore scusabile) per l’impugnazione di atti, che non costituiscono diretto oggetto del giudizio, potendo la tempestività di un eventuale ricorso essere valutata solo in sede di cognizione in ipotesi di ricorso per l’annullamento di tali atti;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese del giudizio di appello, tenuto conto della peculiarità in fatto della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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