Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che nei concorsi per l’accesso al lavoro pubblico, i requisiti generali richiesti per la nomina e l’instaurazione del rapporto di lavoro, quali il titolo di studio, devono permanere in costanza di servizio, con la conseguenza che, in ipotesi di mancanza successivamente accertata, l’amministrazione è tenuta ad escludere il candidato dalla procedura concorsuale ed a dichiarare la decadenza dalla nomina (cfr. Cons. St. Sez. V, 1.9.2011, n. 4896);

Considerato che la clausola del bando relativa ai titoli di studio da possedere non presenta ambiguità in ordine all’indicazione delle lauree specialistiche ex D.M. n. 509 del 1999, alle quali occorre fare riferimento ai fini della equiparazione dei diplomi del previgente ordinamento secondo quanto previsto dal D.M. 9.7.2009 ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Considerato che, in base all’equiparazione contenuta nel citato decreto 9.7.2009, i diplomi di laurea del nuovo ordinamento in Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale (classe 54/S), in Ingegneria ambientale e del territorio (classe 38/S) ed in Ingegneria civile (classe 28/S) trovano, rispettivamente, corrispondenza, nell’ordinamento previgente, nei diplomi di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Ingegneria per l’ambiente e il territorio ed Ingegneria civile, mentre il diploma di laurea in Ingegneria elettronica, titolo posseduto dall’appellante, corrisponde ai titoli delle diverse classi 32/S e 29/S;

Considerato, altresì, che non risulta neanche un atto normativo di equipollenza tra il titolo di studio posseduto e quello richiesto dal bando e che l’iscrizione all’albo degli ingegneri civili appare, ai fini considerati, irrilevante, data la diversità tra titolo di studio cui fa riferimento il bando e settore di iscrizione dell’Ordine professionale (Cons. St. Sez. V, 10.1.2007, n. 56);

Ritenuto che il carattere assorbente delle suesposte considerazioni esime il Collegio dall’esaminare le ulteriori doglianze relative alla natura del termine per la presentazione della documentazione ed alle conseguenze della sua inosservanza;

Considerato, pertanto, che l’appello deve essere respinto e che le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’appellante, secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti appellate costituite, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) per ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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