Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6553

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 6687 del 7 agosto 2007, accoglieva l’appello proposto dall’odierno convenuto, riformando la sentenza del TAR Campania n. 6259 del 26 marzo 2007.

Il ricorrente chiede la revoca della suddetta sentenza d’appello deducendo un errore di fatto decisivo.

Si costituiva il Consorzio Ravennate intimato chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto della revocatoria.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che, nel quadro della normativa ratione temporis applicabile, come si desumeva dagli art. 325 e 400 c.p.c., il termine per proporre la revocazione per errore di fatto avverso una sentenza del Consiglio di Stato coincide con quello indicato dalla legge per la proposizione dell’appello avanti al medesimo giudice; inoltre, come ha sancito la giurisprudenza amministrativa, se si tratta di materie rientranti nell’art. 23bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (come nella specie), e la sentenza non è stata notificata al soccombente, il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c. è quello c.d. lungo "ridotto" di centoventi giorni dalla pubblicazione, senza alcun riguardo al contenuto, di annullamento e/o di risarcimento del danno, della sentenza revocanda (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4815).

Come è noto, precedentemente alla l. n. 1034/1971, l’art. 82, r.d. n. 642/1907, coordinato con il codice di procedura civile del 1940, prevedeva che il termine per la revocazione delle decisioni del Consiglio di Stato fosse di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione, per la revocazione ordinaria, e dal verificarsi di una delle circostanze di cui all’art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 per la revocazione straordinaria.

L’art. 46, r.d. n. 1054/1924, nel rinviare alla disciplina del processo civile solamente per la determinazione dei casi di revocazione, implicitamente sembrava riferirsi ai termini già disciplinati dall’art. 82 appena richiamato.

Difficoltà interpretative erano sorte proprio a seguito dell’espresso rinvio fatto dagli artt. 28 e 36, l. n. 1034/1971, non solo ai casi e ai modi ma anche ai termini previsti nel codice di procedura civile per la revocazione.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione 9 maggio 1996, n. 3, relativamente alla determinazione del termine lungo per proporre la revocazione, cioè di quel termine che decorre dal momento in cui la sentenza non notificata agli interessati è stata pubblicata, ha stabilito, in funzione di una reductio ad unitatem del sistema processuale, l’applicabilità della regola fissata dall’art. 327, c.p.c. secondo cui la revocazione ordinaria va proposta, in mancanza di notificazione della sentenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

In sostanza, in forza del principio desumibile dagli art. 325 e 400 c.p.c., la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il termine per proporre la revocazione delle sentenze di un giudice di un determinato grado o gravame coincide con quello per proporre il gravame stesso.

Tuttavia, relativamente ai ricorsi per revocazione di una sentenza nelle cd. materie accelerate, come quelle relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, rientranti nella previsione di cui al comma 1 dell’art. 23bis l. Tar, all’epoca vigente, aggiunto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, il termine lungo è ridotto di 120 giorni, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 23bis.

Per completezza, si ricorda che l’attuale art. 92 c.p.a. ha stabilito che, per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all’articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395 (comma 2); invece, in difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (comma 3), termine dimidiato nelle materie di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a. (comma 2 dell’art. 119).

Nel caso di specie, il ricorso per revocazione proposto dall’Impresa P., è stato notificato ai resistenti in data 4.2.2009, dunque ben oltre il termine di 120 giorni (anche a non volerlo dimidiare) dalla pubblicazione della sentenza, intervenuta in data 17.9.2008 e quindi scadente in data 15.1.2009, previsto dalla legge per la proposizione dello stesso.

Il presente ricorso per revocazione è, dunque, irricevibile in quanto tardivo.

In ogni caso, anche a volere prescindere da quanto sopra, incidentalmente il Collegio rileva che, in quanto depositato oltre il termine dimidiato di 15 giorni il ricorso sarebbe anche inammissibile e che, in ogni caso, viene dedotto quale errore di fatto un’interpretazione di una norma di diritto, effettuata nella sentenza revocanda, il che costituisce causa di inammissibilità tout court della revocazione in esame.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, spese che liquida in euro 6000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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