Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2011) 10-11-2011, n. 40927

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di F. S. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 16-12-2010 in ordine ai reati di cui ai capi 1) ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) e 1 ter (art. 416 bis c.p.) il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 1-02-2011, revocava la misura esclusivamente in relazione al capo 1 ter) e confermava tale misura intramuraria in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria alla stregua dell’esito di intercettazioni telefoniche ed ambientali supportanti lo stabile inserimento dell’indagato nel contesto associativo interessante, tra gli altri, coimputati G., C., S. e D., nonchè la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p., comma 3, avuto riguardo al titolo del reato contestato.

Avverso tale ordinanza il F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del difensore:

Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per difetto di motivazione, sostanziatasi in una "supina" ripetizione di quella della primigenia ordinanza cautelare, a sua volta altrettanto supinamente riportante le ragioni a supporto nell’originario fermo di indiziati di reato.

Il tutto in spregio dei principi costituzionali, tracciati dall’art. 111 Cost., commi 6 e 7, e trascurandosi, peraltro, agli effetti dell’asserita perdurante pericolosità delinquenziale dell’indagato, le sue precarie condizioni di salute, debitamente comprovate dalla documentazione difensiva tempestivamente prodotta in atti.

E’, inoltre, denunciata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quanto alla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute dell’indagato, con trascurata valutazione della produzione difensiva attestante la legale attività lavorativa del ricorrente nel campo di compravendita di veicoli usati, d’acquisto di vetture e natanti e del regolare stato economico patrimoniale del ricorrente e della famiglia.

Si è censurata la lettura dei contenuti delle intercettazioni accusatorie, offrendone una diversa interpretazione, anche in coerenza con la tipicizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi correttamente riferibili alla fattispecie associativa contestata ed infine, si è dedotta la mancanza di fondate esigenze cautelari, con trascurata motivazione dei rilievi, documentalmente comprovati, sulle anzidetto precarie condizioni cliniche del ricorrente, intuibilmente condizionanti la sua asserita pericolosità sociale.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, contrariamente all’assunto censorio difensivo, l’impugnata ordinanza si è fatta puntuale, corretto e motivato carico di rappresentare il quadro della complessiva gravità indiziaria supportante l’accusa a carico del ricorrente in ordine al reato associativo (cfr. foll. 14 a fol. 20).

Il puntuale tracciato argomentativo circa i comprovati, costanti rapporti tra i coimputati, in una logica e corretta chiave di lettura delle richiamate risultanze intercettative, offre un quadro di apprezzabile valenza motivazionale a supporto della decisione impugnata, tutt’altro che "supinamente" ancorata al provvedimento cautelare primigenio se non nei termini intuibilmente comuni alla configurabilità oggettiva e soggettiva dell’imputazione contestata e presupposto stesso della misura intramuraria.

Al riguardo i giudici del Tribunale del riesame catanzarese non hanno mancato di offrire una motivata plausibilità ai termini dei colloqui intercettati con i coimputati anche e specificamente attinenti il ruolo dei compartecipi alla consorteria, non trascurando i riferimenti alla rispettive capacità criminogene di ciascun indagato, tra cui il ricorrente.

Ed è proprio in tema di tale pericolo che va opportunamente collocata la pur sintetica ma corretta risposta alle invocate condizioni di salute dell’indagato in punto di incompatibilità con la misura carceraria in atto.

Non sfugge, infatti, che alla luce di una motivata e puntuale verifica delle esigenze cautelari (cfr. foll. 22-23 ordinanza impugnata) si è tracciato un ragionevole quadro di concretezza del pericolo di recidivanza, non mancando di sottolineare, anche in punto di coerente ed ineccepibile "superamento" dell’eccezione difensiva attinente le condizioni soggettive e di salute del ricorrente, le intuibili ragioni per le quali "lo stato di fortemente limitata libertà" non poteva, in termini di accettabile fondatezza, impedire al F. di contattare i suoi sodali e, attraverso questi, continuare ad agire nei termini accusatori in seno al consesso delinquenziale di cui al capo 1 ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74).

E’ intuibilmente consequenziale la risposta circa la permanenza della presunzione tipicizzante l’art. 275 c.p.p., comma 3 stante il titolo del reato e pienamente giustificante la proporzionalità ed adeguatezza della misura atto a tutela delle motivate esigenze cautelari (cfr. fol. 23).

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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