Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia a spese compensate e tale rinuncia è stata accettata dalla parte appellata.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia, ex art. 35, comma 2, c.p.a., atteso che l’appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia, a spese compensate, e tale rinuncia è stata accettata dalla parte appellata.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono, pertanto, essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia, dichiarando l’estinzione del giudizio.

Compensa, tra le parti, le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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