Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2012, n. 7576 Velocità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10.2008, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., S.A.M., quale conducente e R.R., quale proprietaria di veicolo, adivano il Giudice di Pace di Acireale per sentire annullare il verbale di accertamento relativo alla contravvenzione per superamento del limite di velocità, elevata dalla Polizia municipale di Aci Sant’Antonio, tramite l’utilizzo di apparecchiatura "Velomatic 512".

Eccepivano la nullità dell’accertamento per mancata contestazione immediata della contravvenzione e, comunque, per non essere stata chiarita, nel verbale, la ragione per cui non era stata possibile la contestazione immediata, con omissione, inoltre, della somma ingiunta. Si costituiva il Comune evidenziando che l’accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura di rilevamento a distanza, utilizzata in modo conforme a legge.

Con sentenza n. 589/2008 del 24.6.2008 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando il verbale e compensando fra le parti le spese di lite, considerato che la Via (OMISSIS), ove era stata rilevata la infrazione in questione, non rientrava fra le strade contemplate dal decreto prefettizio in riferimento alla possibilità degli organi di polizia stradale di installare dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni al C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata.

Avverso tale decisione proponeva appello la R. limitatamente alla compensazione delle spese di lite. Si costituiva il Comune proponendo appello incidentale. Con sentenza 28.6.2010 il Tribunale di Catania sez. dist. di Acireale, rigettava l’appello principale della R. ed, accogliendo l’appello incidentale proposto dal Comune di Aci Sant’Antonio, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dalla R. avverso detto verbale di accertamento della Polizia municipale.

Osservava il Tribunale, per quel che ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, che la sentenza del primo giudice era errata perchè la questione da valutare, ai fini del decidere, non era solo quella di stabilire se la via (OMISSIS) rientrasse tra quelle dove, per legge, non si richiede l’accertamento immediato, ma anche quella di stabilire se, vi fosse o meno "nel caso concreto, in relazione alla specificità dell’accertamento come descritto nel verbale, la facoltà di non procedere ad accertamento immediato" e, tenuto conto che il verbale impugnato dava atto che "l’apparecchio consente la determinazione (rectius l’accertamento) dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento, ed è necessario estrarre l’immagine fotografica", l’appello incidentale era da ritenersi fondato.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso R.R. formulando due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Aci Sant’Antonio.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3; incorrendo nel vizio di ultrapetizione, il giudice di appello aveva fondato la decisione su un quadro normativo differente da quello richiamato con l’appello incidentale, senza alcuna corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, laddove aveva affermato che non era obbligatoria la contestazione immediata della infrazione "ove ricorra una delle ipotesi in cui sia consentita la notifica successiva del verbale e se di ciò si dia conto nel verbale medesimo".

Il Tribunale aveva, inoltre, omesso di considerare che, secondo la L. n. 168 del 2002, art. 4 (di conversione del D.L. n. 121 del 2002), vi era l’obbligo di informare gli automobilisti della utilizzazione a distanza di dispositivi di controllo e la violazione di tale norma, secondo la sentenza della S.C. n. 7419/2009, comportava la nullità della sanzione;

laddove il Tribunale non aveva considerato che la via (OMISSIS) poteva rientrare tra quelle in cui sono ammessi i rilevamenti automatici in quanto fornita di appositi cartelli di informazione agli utenti della strada, dell’adozione di dispositivi automatici per il rilevamento della velocità; al riguardo non era, quindi, sufficiente il riferimento, contenuto nel verbale impugnato, all’apparecchiatura Velomatic 512 "collocata in posizione di buona visibilità". Osserva la Corte:

il primo motivo di ricorso è infondato. In base al principio iura novit curia, una volta individuati i fatti e le questioni sottoposte all’esame del giudicante, spetta a questi individuare le norme da applicare, secondo il disposto dell’art. 113 c.p.c.. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Comune aveva sollevato, con l’appello incidentale, la questione sulla normativa da applicare nella specie, come desumibile dalla sentenza impugnata(V. pag. 8 sent.). Del pari infondata è la seconda censura, avendo la Corte di merito dato conto, con motivazione esente da vizi logico- giuridici ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 376/2008;n. 19777/2006), che anche nelle strade diverse da quelle indicate dalla L. n. 168 del 2002, è possibile la contestazione differita della violazione del C.d.S. qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, se di ciò si dia dato conto nel verbale di accertamento della contravvenzione notificata al trasgressore(come avvenuto nel caso in esame), considerato, in fatto, che l’apparecchio di rilevamento a distanza del veicolo, nella specie, era collocato a distanza dal posto in cui si era verificato l’illecito ed era necessario estrarre l’immagine fotografica. Tale accertamento non è censurabile in sede di legittimità e la contestazione sulla "non buona visibilità" dell’apparecchiatura, attiene ad una circostanza di fatto esulante dal sindacato di legittimità.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per spese ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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