Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2011) 10-11-2011, n. 40910

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da A.F. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 6-4-05 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di ricettazione di una carte di identità e di un ciclomotore, nonchè di falso continuato e, unificati detti reati in continuazione, l’aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, con revoca di precedenti pene sospese, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 30.6.08, in riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava n.d.p. in ordine ai reati di falso perchè estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena applicata in continuazione (mesi quattro reclusione ed Euro 200,00 di multa), conformando nel resto e rideterminando la pena in anni due mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Su ricorso per cassazione dell’imputato avverso detta sentenza,questa Corte di legittimità, con sentenza in data 17-02-2010, annullava la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale leccese. Quest’ultima, giudicando in sede di rinvio limitatamente all’anzidetto profilo, riconosceva l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità per il reato di ricettazione della carta di identità di cui al capo a), denegandola per il reato di ricettazione del ciclomotore e rideterminava la pena in anni due e mesi uno di reclusione ed Euro 900,00 di multa,confermando nei resto l’appellata sentenza (cfr. sentenza Corte Appello Lecce in data 13.12.2010).

Avverso detta sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, l’illogicità e la carenza di motivazione in merito al diniego dell’attenuante in questione in ordine al reato sub d) (ricettazione ciclomotore), posto che "l’incentivo" ottenibile per l’acquisto di un ciclomotore nuovo con cessione di quello vecchio (oggetto della ricettazione) era di un valore economico del tutto scarso da non superare la soglia oggettiva della tenuità, di guisa che l’attenuante in parola andava riconosciuta anche per il reato sub d), con conseguente estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE alla cassa delle ammende.

Contrariamente a quanto forma oggetto della doglianza difensiva in tema di denegata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, anche per la ricettazione del ciclomotore, l’impugnata sentenza ha offerto una risposta concludente e logica a supporto dei criteri meramente "economici" già segnalati da questa Corte in sede di annullamento con rinvio innanzi cennato, ostativi alla concessione di tale attenuante, con motivato richiamo, alla cessione in demolizione del mezzo per lucrare gli incentivi allo acquisto eventuale di altro motoveicolo.

Trattasi di una valutazione discrezionale, come tale riservata al potere del giudice di merito in materia ed insindacabile in questa sede, stante la comprovata motivazione al riguardo (cfr.fol. 1 – 2 impugnata sentenza), senza contare, in ogni caso, che le argomentazioni difensive si risolvono in censure in punto di mero fatto e l’invocata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione trova evidente ostacolo nel pronunciato definitiva sulla sussistenza del reato in sè ed avuto riguardo ai termini ed alle condizioni di cui all’art. 157 c.p. in relazione all’epoca del fatto ed alla normativa applicabile, senza trascurare l’inammissibilità "a monte" del presente ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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