Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 10-11-2011, n. 40925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 2/9/2011 il Tribunale del Riesame di Roma, adito dall’imputato G.D. in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., confermava l’ ordinanza in data 26/7/2011 della Corte di Appello in sede, reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o di sostituzione di essa con la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g..

In motivazione il Tribunale, dato atto che la Corte territoriale in sede di gravame della sentenza di condanna aveva ridotto ad anni quattro la pena inflitta in primo grado, condivideva le ragioni che avevano indotto la corte medesima a rigettare la richiesta, valorizzando la persistenza delle esigenze cautelari, l’assenza di elementi nuovi idonei a mutare la consistenza del quadro cautelare, tali non essendo il decorso del tempo, l’incensuratezza dell’imputato, la sospensione dal servizio, e le precarie condizioni di salute.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione degli artt. 274-275 c.p.p. e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari e dei criteri di scelta della misura, censurando l’errore dei giudici del merito nel ritenere ininfluente il decorso del tempo, senza considerare che il ricorrente era detenuto senza soluzione di continuità da oltre 22 mesi, inconferente la sospensione del servizio, senza indicare da quale fonte normativa o giurisprudenziale avevano tratto tale conclusione, e prive di qualsiasi rilevanza l’incensuratezza, l’età avanzata e le precarie condizioni di salute.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità del motivo.

Ed invero il ricorrente non indica quali siano gli elementi nuovi, non valutati, da cui desumere il venir meno o l’affievolimento delle esigenze cautelari, posto che quelli indicati nel ricorso erano preesistenti e già valutati e respinti sia dalla corte di merito, che dal giudice del gravame con motivazione immune da vizi logici o giuridici e come tale incensurabile in sede di scrutinio di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *