Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6545 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, con la sentenza n. 154 del 17 febbraio 2009, nella resistenza dell’intimato Comune di Rende, ha accolto il ricorso proposto dal signor I. P. ed ha annullato il decreto del Sindaco di Rende del 31 gennaio 2008, recante la revoca del precedente decreto n. 20934 del 27 giugno 2006 di nomina ad assessore comunale, ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione.

Con rituale atto di appello il 26 febbraio 2009 il Comune di Rende ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità per violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto dell’impugnato provvedimento di revoca della nomina ad assessore comunale dell’interessata era stata data motivata comunicazione al Consiglio Comunale che ne aveva sostanzialmente preso atto con deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2008, rimasta inoppugnata; ciò senza contare che la predetta revoca era fondata sulle mutate esigenze programmatiche che ben potevano giustificare il predetto provvedimento.

Ha resistito al gravame il signor I. P., deducendone l’infondatezza ed instando per il suo rigetto.

Con atto in data 8 giugno 2011, depositato il successivo 10 giugno 2011, l’appellato, sig. I. P., ha dichiarato di "rinunciare ad ogni diritto, interesse anche di tipo risarcitoria riferito e/o connesso alla sentenza del Tar Calabria – Catanzaro, Sez. II, n. 154/2009, ex adverso impugnata, non avendo più alcun interesse".

All’udienza pubblica del 6 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come emerge dall’esposizione in fatto, con atto in data 8 giugno 2011, depositato il successivo 10 giugno 2011, l’appellato, sig. I. P., ha dichiarato di "rinunciare ad ogni diritto, interesse anche di tipo risarcitorio riferito e/o connesso alla sentenza del Tar Calabria – Catanzaro, Sez. II, n. 154/2009, ex adverso impugnata, non avendo più alcun interesse".

In omaggio al principio dispositivo, cui è informato anche il processo amministrativo, la Sezione deve prendere atto di tale dichiarazione di rinuncia che determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (C.d.S., sez. III, 22 febbraio 2011, n. 1109; sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7281)..

Può disporsi la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Rende avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, n. 154 del 17 febbraio 2009, dà atto della dichiarazione di rinuncia dell’originario ricorrente, sig. I. P., e, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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