Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6544 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello notificato il 24 ed il 26 aprile 2003, la Regione Calabria esponeva che con sentenza n. 381 del 25 febbraio 2003 il TAR Calabria aveva accolto il ricorso dell’attuale appellato CEM, Centro Europeo Metodico, proposto avverso la nota prot. n. 14458 del 21.12.98: con tale atto l’Assessorato regionale alla formazione professionale aveva dichiarato non ammissibile il progetto presentato da CEM per la selezione del progetto di massima "europrogettisti beni culturali" per la non coerenza delle sedi indicate e per la mancata indicazione di sedi e locali.

Con sentenza in questione il TAR Calabria aveva affermato in sintesi che il ricorso era da considerarsi ammissibile anche a fronte della mancata impugnazione della definitiva aggiudicazione all’ANAP Calabria, Associazione Nazionale di addestramento professionale, poiché l’esclusione dalla gara era comunque atto interruttivo di procedimento selettivo a danno di CEM, che la valutazione sull’ammissibilità del progetto era stata svolta da organo diverso dalla commissione giudicatrice non previsto dal bando e che le ragioni della non ammissibilità non si rinvenivano con evidenza nella legge di gara e non erano giustificate da adeguata motivazione.

La Regione Calabria deduceva contro la sentenza 381/03 le seguenti censure:

1.Sulla dedotta inammissibilità del ricorso di primo grado. Il TAR Calabria ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di un atto successivo, l’approvazione della graduatoria del procedimento selettivo, perché l’esclusione dalla stessa procedura costituiva di già atto interruttivo di natura lesiva e non vi era per il CEM l’onere di seguire l’intera sequela procedimentale con l’impugnazione dei successivi atti. In realtà sussisteva l’onere di impugnare l’approvazione finale della graduatoria, poiché la carenza dell’impugnazione di questa avrebbe comportato l’inutilità dell’accoglimento del ricorso avverso la primitiva esclusione, accoglimento meramente strumentale all’aggiudicazione. Dall’annullamento dell’esclusione può derivare l’utilità di essere nuovamente ammessi, ma non il travolgimento dell’intera procedura, ivi comprese valutazione dei progetti ed aggiudicazione, da ritenersi autonomi rispetto alla fase dell’ammissione.

Nel merito.

2.La gara si è svolta con l’ausilio di una subcommissione tenuta a verificare l’ammissibilità dei progetti, mentre la commissione giudicatrice avrebbe vagliato quelli ammessi. Il lavoro della subcommissione era di natura istruttoria e senza il potere di assumere determinazioni di merito; gli atti della sub commissione sono stati fatti propri dalla commissione giudicatrice, senza una reale attribuzione di autonome competenze ad un altro organo.

I rilievi di incompetenza sono poi del tutto infondati, in quanto il lavoro del Dirigente del settore responsabile della sub commissione è stato approvato palesemente dalla commissione giudicatrice, la quale ha ratificato tutte le operazioni.

Quanto al mancato possesso dei requisiti in capo all’appellata, se questi non erano specificati nel bando o determinati dalla commissione giudicatrice, essi erano previsti dalla L. 845/78 e dalla legge reg. 18/85, le quali stabiliscono i requisiti che devono essere posseduti dagli enti che aspirino alle convenzioni e ad esse rinviava espressamente il bando.

La ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

Il Consiglio di Stato accoglieva in data 10 giugno 2003 la domanda di sospensione della sentenza impugnata.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello deve essere accolto, data la fondatezza assorbente della prima censura, con la quale la Regione Calabria ribadisce l’eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado sul ricorso proposto da CEM, in quanto lo stesso, notificato il 18 febbraio 1999, si è limitato a impugnare la nota n. 14458 in data 21 dicembre 1998 recante l’esclusione del proprio progetto dalla procedura selettiva, ma ha del tutto ignorato la graduatoria definitiva avente la stessa data, con cui veniva individuata l’ANAP Calabria quale assegnataria definitiva del finanziamento per il progetto esecutivo "euro progettisti beni culturali".

Il TAR della Calabria ha affermato in breve che non vi era l’onere per la ricorrente di impugnare formalmente i successivi atti della sequela procedimentale, in quanto questi sarebbero stati automaticamente travolti dall’annullamento del provvedimento di esclusione.

Si deve rilevare che già in sede di fase di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2304/03 ha accolto la domanda ponendo in evidenza il fumus di fondatezza della censura inerente l’inammissibilità (rectius: improcedibilità) del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del provvedimento contenente la graduatoria definitiva.

E ad ogni buon conto è anche utile porre in evidenza che la parte appellata si trovava nella piena conoscenza della scelta del progetto vincitore e di ciò ha dato prova nel ricorso introduttivo, rilevando con ciò la sostanziale contestualità della propria esclusione e dell’aggiudicazione (si veda per questo l’avviso dell’aggiudicataria ANAP pubblicato sulla "Gazzetta del Sud" del 31.12.98 per la presentazione delle domande di partecipazione al proprio progetto – pag. 3 del ricorso di CEM).

In ogni caso, conformemente a pacifica giurisprudenza amministrativa, l’interesse finale che si fa valere da parte di un soggetto escluso da una procedura come quella in questione non può che essere quello di agire per assicurarsi il bene della vita, ossia l’aggiudicazione:, poiché la rimozione dell’esclusione resta esclusivamente un passaggio strumentale. Vista l’anzidetta contestualità fra esclusione e aggiudicazione, questa ultima doveva essere anch’essa impugnata, eventualmente insieme alla prima, poiché il difetto di impugnazione dell’aggiudicazione ha come conseguenza la totale inutilità di un’eventuale decisione di annullamento dell’esclusione, la quale non permetterebbe più a questo punto un reinserimento di CEM all’interno della procedura esaurita ed inoppugnabile.

Per le considerazioni suesposte l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e l’inammissibilità -rectius improcedibilità – del ricorso di primo grado.

Le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce del contenuto dei motivi al tempo sollevati da CEM.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie annullando per l’effetto la sentenza impugnata e dichiarando improcedibile l’originario ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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